Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16420 - pubb. 20/12/2016
Prescrizione dell'azione disciplinare contro gli avvocati per un fatto costituente reato
Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Novembre 2016, n. 22516. Est. Petitti.
Avvocato - Azione disciplinare - Prescrizione - Fatto di rilevanza penale - Incidenza - Condizioni - Maturazione della prescrizione anteriormente all'esercizio dell'azione penale - Conseguenze
In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati per un fatto costituente anche reato e per il quale sia stata intrapresa l'azione penale, il principio secondo cui il termine prescrizionale dell'iniziativa disciplinare, previsto dall'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, comincia a decorrere dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, è inoperante laddove quel termine sia invece già interamente maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di un'imputazione per il medesimo fatto, dovendosi, in tali ipotesi, avere riguardo, per la individuazione dell'inizio della sua decorrenza, alla data della commissione dell'illecito. (massima ufficiale)
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