Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16277 - pubb. 30/11/2016
Cessazione dal servizio e condanna in sede disciplinare con sentenza irrevocabile
Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Luglio 2016, n. 15288. Est. Camilla Di Iasi.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni - Istanza di revisione del condannato - Cessazione dal servizio anteriormente alla decisione - Estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni - Istanza di revisione finalizzata all'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ammissibilità - Condizioni - Onere motivazionale del giudice della revisione - Contenuto
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni - Sentenza favorevole di revisione su istanza del condannato - Impugnazione - Legittimazione ed interesse del Ministro della Giustizia e del P.G. presso la Corte di cassazione - Ragioni
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni - Giudizio di revisione - Nuovi elementi di prova ex art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione del giudice disciplinare - Rilevanza in relazione al contenuto della sentenza impugnata - Necessità - Fondamento
In tema di impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del C.S.M., la cessazione dal servizio, intervenuta anteriormente alla decisione sull'istanza di revisione, del magistrato già condannato in sede disciplinare con sentenza irrevocabile, non determina l'estinzione del corrispondente giudizio, atteso che l'art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 riconosce la rilevanza di un interesse "anche soltanto morale" alla presentazione di tale istanza ed alla prosecuzione del relativo procedimento ai prossimi congiunti del magistrato condannato che sia deceduto o divenuto incapace, e quindi, "a fortiori", al medesimo magistrato che sia vivente e capace, ancorchè cessato dal servizio. (massima ufficiale)
In tema di impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del C.S.M., è ammissibile la richiesta di revisione in funzione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, che esclude la configurabilità di tutte le ipotesi di illecito disciplinare (anche di quelle per le quali la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico) a prescindere dalla sussistenza della materialità del medesimo, ma la pronuncia di accoglimento postula che il giudice adito, nell'indicare la norma di legge violata ed il bene giuridico da essa protetto, spieghi in quale modo e perché, in relazione all'elemento di prova nuovo, il comportamento contestato al magistrato non debba ritenersi effettivamente lesivo. (massima ufficiale)
In tema di impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del C.S.M., il Ministro della Giustizia ed il Procuratore generale presso la Corte di cassazione sono portatori dell'interesse a che non permanga a carico di un magistrato della Repubblica, o di un soggetto che tale funzione ha rivestito, una condanna disciplinare rivelatasi, in seguito ad elementi sopravvenuti, "ingiusta", ovvero, ed in via speculare, a che la stessa non venga revocata in assenza dei presupposti di legge, sicché sono legittimati ad impugnare la sentenza favorevole di revisione resa su istanza del condannato. (massima ufficiale)
La revisione della sentenza disciplinare del C.S.M. per effetto dei nuovi elementi di prova descritti dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006, postula che il giudice adito si confronti necessariamente con il contenuto della statuizione impugnata per verificare se la sopravvenienza del fatto nuovo risulti rilevante alla stregua del quadro istruttorio e dell'impianto decisorio della stessa, altrimenti finendosi per consentire a quel giudice di rinnovare completamente le valutazioni ivi espresse e di rimettere in discussione, ben oltre i limiti sanciti dalla norma, una decisione ormai irrevocabile. (massima ufficiale)