Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16268 - pubb. 29/11/2016
Determinazione del compenso dell'avvocato e domanda riconvenzionale
Cassazione civile, sez. II, 14 Luglio 2016, n. 14691. Est. Milena Falaschi.
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa - Domanda principale e domanda riconvenzionale - Cumulo del rispettivo valore - Esclusione - Criteri correttivi e suppletivi - Applicabilità - Condizioni - Fondamento
In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, per la determinazione del valore della controversia, agli effetti dell'art. 6 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127 (nella specie, "ratione temporis" applicabile), la domanda riconvenzionale, non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto, non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma, se di valore eccedente a quest'ultima, può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché Ia proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile. (massima ufficiale)
Testo Integrale