Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16258 - pubb. 25/11/2016
REG 2201/2003: azione di annullamento del matrimonio proposta dal terzo
Corte Giustizia UE, 13 Ottobre 2016. .
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’“attore” – Portata
1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
2) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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