Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16138 - pubb. 10/11/2016

Assegno divorzile: nessun diritto se l’ex moglie instaura una nuova relazione affettiva stabile

Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 2016, n. 19345. Est. Bisogni.


Divorzio – Assegno divorzile – Diritto in favore della ex moglie che abbia instaurato una nuova convivenza more uxorio – Esclusione



L’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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