Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16047 - pubb. 28/10/2016
Segnalazione alla Centrale dei rischi di un credito contestato
Tribunale Como, 10 Ottobre 2016. Est. Petronzi.
Centrale dei rischi - Segnalazione a sofferenza - Stato di insolvenza - Informativa preventiva - Credito contestato - Illiceità della segnalazione
La segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito, ma deve fondarsi sul riscontro di uno stato di insolvenza, inteso come grave e non transitoria difficoltà economica. (Marta Gilli) (riproduzione riservata)
La banca, prima di procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi, deve informare il cliente (anche non consumatore) al fine di consentirgli di predisporre ogni misura idonea ad evitare la segnalazione e, altresì, di verificare ed eventualmente contestare lo stato di insolvenza. (Marta Gilli) (riproduzione riservata)
Non è lecita la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi di un credito contestato, quando la contestazione alla base del rifiuto del cliente di adempiere non è manifestamente infondata. (Marta Gilli) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia
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