Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15744 - pubb. 08/09/2016
Criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato
Tribunale Roma, 03 Agosto 2016. Est. Donatella Galterio.
Pensione di reversibilità – Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge – Criteri
Pensione di reversibilità – Ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge – Soggetto tenuto alla corresponsione degli arretrati – Ente previdenziale – Facoltà di recupero dal coniuge superstite
La ripartizione del trattamento di reversibilità non può ridursi ad un mero calcolo matematico i cui addendi siano costituiti dalla durata dei rispettivi matrimoni delle due parti, ma deve tener conto di ulteriori criteri di valutazione, quali la durata della convivenza prematrimoniale del solo coniuge superstite, stante la parificazione ormai consolidata che assimila la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale, mentre del tutto neutrale è l’eventuale convivenza che abbia preceduto il primo matrimonio, la misura dell’assegno attribuito al coniuge divorziato che non abbia contratto nuovo matrimonio, le complessive condizioni economiche degli aventi diritto, l’età raggiunta e ogni altro elemento utile in relazione alle particolarità del caso concreto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Nel caso in cui il coniuge superstite, dal decesso del coniuge titolare della pensione, abbia percepito integralmente la pensione di reversibilità in parte dovuta anche al coniuge divorziato, spetta all’ente previdenziale l’obbligo di corrispondere al coniuge divorziato gli arretrati, salva la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti
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