Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15716 - pubb. 07/09/2016
Giurisdizione in materia di espropriazione o sequestro di crediti
Tribunale Milano, 21 Aprile 2016. Est. Fiengo.
Esecuzione decisioni straniere – Provvedimenti conservativi in pendenza del giudizio ex art. 43 reg. (CE) n. 44/01 – Integrazione della disciplina comunitaria da parte della disciplina nazionale
Sequestro presso terzi di crediti – Giurisdizione – Giurisdizione sul rapporto dal quale deriva il credito
Pignoramento presso terzi – Sequestro presso terzi – Art. 678 c.p.c. – Abrogazione – Esclusione
Sequestro presso terzi – Eccezione prescrizione – Inammissibilità
Credito derivante da contratto preliminare – Sequestrabilità ai sensi dell’art. 678 c.p.c. – Ammissibilità
Le regole europee sulla giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale rappresentano un complesso autonomo e completo, indipendente dagli ordinamenti nazionali che, in presenza di lacune, deve essere integrato dalle norme dello Stato dell’esecuzione le quali, tuttavia, non possono pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. Ne deriva che, in caso di provvedimenti conservativi ai sensi dell’art. 47, paragrafo 3, reg. CE n. 44/01, la decisione del giudizio “sul merito” (sino alla quale –ai sensi dell’art. 678 c.p.c.- è sospeso il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo) deve essere rinvenuta nella decisione resa dalla Corte d’Appello nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 43 del regolamento CE n. 44/01. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)
La giurisdizione in materia di espropriazione o sequestro di crediti deve essere valutata alla luce dei criteri che regolano la giurisdizione con riferimento al rapporto dal quale il credito deriva. Tale soluzione, oltre ad essere maggiormente rispondente all’effettivo oggetto del pignoramento o del sequestro, salvaguarda anche nella massima misura il principio di prossimità (che impone di individuare il giudice munito di giurisdizione in quello che, in quanto più vicino alla controversia, è in grado si assicurare la più elevata efficienza nell’amministrazione della giustizia anche nella prospettiva di una possibile attività istruttoria). (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)
La strumentalità del sequestro rispetto al pignoramento e la previsione (art. 678, co. 1, c.p.c.) per la quale il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi non consentono di ritenere tacitamente abrogato il criterio di competenza previsto per il sequestro presso terzi dall’art. 678, co. 1, seconda parte c.p.c. (che ha riguardo al “tribunale del luogo di residenza del terzo”) per effetto dell’art. 26bis, co. 2, c.p.c. (che, introdotto dal d. l. n. 132/14, radica la competenza per il pignoramento di crediti nel “luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”). Ciò non solo perché l’art. 678, co. 1, c.p.c. richiama le norme in materia di pignoramento presso terzi limitatamente all’esecuzione della misura conservativa (e non, anche, con riferimento alla competenza), ma, anche, perché non può ravvisarsi un caso di abrogazione tacita dell’art. 678 c.p.c. per effetto dell’art. 26bis, co. 2, c.p.c. atteso che l’abrogazione tacita può ravvisarsi solo quando lo ius superveniens disciplini il medesimo istituto già precedemente regolato e quando tra le due disposizioni esista una contraddizione tale da rendenerne impossibile la contemporanea operatività. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)
L’eccezione di prescrizione del credito (che integra un’opposizione all’esecuzione) non deve essere esaminata dal giudice del sequestro di crediti (chiamato esclusivamente a verificare il perfezionamento del vincolo derivante da sequestro), ma, successivamente alla conversione del sequestro in pignoramento, solo dal giudice dell’esecuzione. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)
Atteso che possono essere oggetto di pignoramento anche crediti non immediatamente esigibili, è possibile sequestrare o pignorare il credito del promittente venditore al conseguimento del prezzo dovuto dal promissario acquirente; credito che, pur se condizionato, non è meramente eventuale in quanto derivante da un rapporto identificato e già esistente. (Elisa Scorza) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Elisa Scorza
Il testo integrale
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