Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15598 - pubb. 22/07/2016
Cattiva manutenzione di bene condominiale in uso esclusivo
Tribunale Taranto, 04 Aprile 2014. Est. Casarano.
Condominio di edifici – Danni causati da insufficiente manutenzione di terrazza in uso esclusivo – Responsabilità concorrente del titolare dell’uso esclusivo e del condominio – Responsabilità concorrente dell’impresa appaltatrice delle opere di manutenzione e del direttore dei lavori
In caso di infiltrazioni causate da carente impermeabilizzazione della pavimentazione di una terrazza di uso esclusivo di un condomino, concorrono la responsabilità per omessa custodia sia del titolare dell’uso esclusivo, sia del condominio, in ragione della funzione di copertura dell’edificio che la terrazza svolge.
Trovano inoltre applicazione l’art.1669 c.c. il quale, pur se evoca una forma di responsabilità extracontrattuale, presuppone espressamente come legittimati attivi i committenti e i loro aventi causa – nel caso, i proprietari danneggiati, che si identificano pur sempre giuridicamente con il condominio committente – e, per tutti i soggetti responsabili, la regola della solidarietà ex art.2055 c.c.. Quindi si giustifica l’estensione automatica della domanda degli attori anche nei confronti del direttore dei lavori, chiamato in causa da parte del condominio convenuto.
Anche il direttore dei lavori, infatti, al pari dell’impresa appaltatrice, quando con il suo sapere scientifico è coinvolto in un’opera dalla quale nel tempo possono derivare danni a terzi, deve svolgere l’incarico non solo per adempiere correttamente la propria obbligazione contrattuale ma anche preoccuparsi che dall’opera non abbiano a verificarsi in futuro danni a terzi.
La responsabilità dell’impresa appaltatrice e del professionista può essere fissata in parti uguali ex art.2055, II comma, c.c.; tra il condominio ed il titolare dell’uso esclusivo della terrazza va invece applicata la proporzione ex art.1126 c.c.. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)
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