Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15584 - pubb. 21/07/2016
La prededuzione per i crediti sorti in funzione della procedura di concordato non viola l’ordine delle cause legittime di prelazione
Appello Firenze, 27 Giugno 2016. Est. Eugenia Di Falco.
Fallimento - Crediti dei professionisti sorti in funzione della procedura di concordato preventivo - Prededuzione - Violazione dell’ordine delle cause di prelazione - Esclusione
Prededuzione - Natura - Spese per atti conservativi - Collocazione con grado anteriore rispetto a tutti gli altri privilegi
Concordato preventivo - Procedimento - Introduzione - Domanda di concordato con riserva
Il collocamento in prededuzione dei crediti dei professionisti sorti in funzione della procedura di concordato preventivo non viola il principio del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione di cui all’articolo 160, comma 2, legge fall., in quanto la prededuzione esprime un criterio di anteriorità del pagamento che sfugge a quello della graduazione delle cause di prelazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La prededuzione deve essere ricondotta alla categoria delle spese per atti conservativi prevista dagli articoli 95 c.p.c., 2749, 2755, 2770 e 2777 c.c. per cui, così come nell’esecuzione individuale le anzidette spese sono collocate con privilegio anteriore rispetto tutti gli altri privilegi sul ricavato della liquidazione dei beni a cui gli stessi si riferiscono, analogamente nell’esecuzione concorsuale esse sono poste a carico della massa in base al criterio della utilità generalizzata dell’attività compiuta dalla procedura in favore della massa passiva concorsuale.
In quest’ottica e dunque in proprio parlare di violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione, perché il concorso non si pone tra diversi crediti muniti di privilegio ma tra questi e crediti sorti in funzione della procedura concorsuale posti a carico della massa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il procedimento concordatario ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. è introdotto dal ricorso di cui al primo e sesto comma della norma e non dal deposito del piano, con la conseguenza che il deposito della domanda di concordato "con riserva" determina di per sé, immediatamente ed a prescindere dal deposito del plano, tutta una serie di effetti tipici della procedura concordataria per cui non può certo negarsi che essa introduca una procedura di concordato, fattispecie a formazione progressiva in cui il deposito del piano rappresenta solo uno degli elementi costitutivi.
Le disposizioni introdotte dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015 n. 132, non si applicano ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina per effetto del deposito di una domanda prenotativa ex art. 161, comma 6, legge fall. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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