Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15428 - pubb. 08/07/2016

Sulla decorrenza del termine di decadenza ex art. 28 d.P.R. 602 del 1973 e in materia di IRAP in caso di impresa familiare

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 Giugno 2016, n. 12616. Est. Iofrida.


Irap – Imprenditore commerciale – Impresa familiare – Collaboratori familiari – Obbligo del pagamento Irap – Sussiste

Rimborso – Termine di decadenza ex art. 28 d.P.R. 602 del 1973 – Decorrenza – Di regola: dal giorno dei singoli versamenti in acconto



Deve ritenersi soggetto all'imposta IRAP l'imprenditore commerciale, titolare di un'impresa familiare (non i familiari collaboratori), afferendo l'IRAP "non al reddito o al patrimonio in sè, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi" ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare. La presenza di familiare, dunque, è sintomatico in sè di quell'attività autonomamente organizzata necessaria ai fini dell'avveramento del presupposto dell'IRAP. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In caso di versamenti diretti, il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto al rimborso derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, o comunque nel caso in cui si contesti in radice l'obbligo di pagamento del tributo poichè in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento. Tale principio non può essere confutato con il richiamo ad un obbligo incondizionato di versamento degli acconti, sancito dalla L. 23 marzo 1977, n. 97, art. 1, ed alla possibilità di verificare unicamente all'atto della presentazione della dichiarazione annuale l'effettiva esistenza dell'obbligazione tributaria alla quale essi sono correlati, atteso che "l'art. 2, comma 4, L cit., nell'escludere la sanzionabilità dell'omissione del versamento nel caso in cui l'imposta non sia dovuta per fanno in corso, esplicitamente consente al contribuente di apprezzare anche prima del pagamento del saldo la necessità e la legittimità della loro corresponsione". Le Sezioni Unite n. 13676 del 2014 inoltre (in relazione alla questione della decorrenza del termine per l'esercizio del diritto al rimborso di somme, versate in applicazione di una norma impositiva dichiarata in contrasto col diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia), hanno ribadito, sul punto specifico della decorrenza del termine di decadenza ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973, che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo, nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell'obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell'acconto stesso, nel caso in cui quest'ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fisse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento", mentre detto termine di decadenza "non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretatine delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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