Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15357 - pubb. 30/06/2016

Violazione del limite di finanziabilità e nullità del contratto

Tribunale Nuoro, 17 Maggio 2016. Est. Tiziana Longu.


 



L’art. 38, 2° comma, del D.Lgvo 385/1993, nel prevedere che la Banca d’Italia possa determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore dei beni ipotecati (che, secondo delibera del CICR del 22.4.1995, attualmente ammonta all’80% del valore del bene concesso in garanzia ipotecaria), ha lo scopo esclusivo di tutelare le banche e, indirettamente, il sistema bancario, essendo volto ad impedire che gli istituti di credito assumano esposizioni finanziarie senza adeguata garanzia.

In ragione dello scopo della norma, poiché l’art. 38 non incide sulla validità del contratto, un’eventuale sua violazione determinata dalla concessione di un mutuo superiore alla soglia determinata dalla Banca d’Italia (nello specifico, all’80% del valore dell’immobile) non si ripercuote sulla validità del mutuo né, tanto meno, comporta il venir meno o la riduzione del privilegio. (Giuseppe Cudoni) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Cudoni


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