Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15289 - pubb. 23/06/2016

Contratto di conto corrente con apertura di credito, prescrizione e indicazione dei pagamenti con funzione solutoria

Tribunale Ascoli Piceno, 10 Giugno 2016. Est. Enza Foti.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al c.d. “uso piazza” - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Rimessione della causa in istruttoria per espletamento di nuova C.T.U. contabile con relativi quesiti



In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al c.d. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e le C.M.S. non sono dovute - Ai fini del calcolo del TEG si deve sempre computare l’incidenza delle C.M.S. sia prima che dopo il 1.01.2010. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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