Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15239 - pubb. 16/06/2016

Protezione internazionale e nullità del diniego amministrativo. Obbligo di audizione

Cassazione civile, sez. VI, 08 Giugno 2016, n. 11754. Est. De Chiara.


Protezione internazionale – Diniego amministrativo – Impugnazione per nullità – Rilevanza nel giudizio – Esclusione

Protezione internazionale – Obbligo del giudice di procedere alla audizione del richiedente asilo – Esclusione

Protezione internazionale – Diritto di asilo ex art. 10 Cost. – Chiarimenti



La nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto con il ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento. Tale giudizio, infatti, non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata; dunque non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire comunque alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla protezione: infatti la legge (in origine l’art. 35, comma 10, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e attualmente l’art. 19, comma 9, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 18632/2014, 26480/2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di procedimento per la protezione internazionale, non sussiste l’obbligo del giudice di disporre l’audizione del richiedente asilo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10, terzo comma, Cost. (Cass. 10686/2012, richiamata dallo stesso ricorrente)”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale