Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15152 - pubb. 03/06/2016
In materia di fondo patrimoniale
Tribunale Milano, 29 Aprile 2016. Est. Rosa Muscio.
Mediazione obbligatoria – Fondo patrimoniale – Esclusione
Cessazione del fondo – Esclusione in caso di figli minori di età – Esclusione in caso di nipoti minori di età – Non sussiste
Cessazione del fondo – Esclusione in caso di figli minori di età – Esclusione in caso di nipoti minori di età – Non sussiste
Nelle controversie in materia di fondo patrimoniale, non si applica la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, posto che la fattispecie in esame non può considerarsi compresa nei “patti di famiglia” indicati dalla norma citata che si riferisce evidentemente alla ben diversa fattispecie di cui all’art. 768bis c.c. E ciò tanto più se si considera l’ordine degli istituti cui si applica la c.d. mediazione obbligatoria dettato dall’art. 5 del citato Dlgs e la necessità di un’interpretazione restrittiva delle ipotesi di mediazione obbligatoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In materia di fondo patrimoniale, se è vero che il legislatore ha voluto prevedere uno strumento giuridico che consenta di assicurare le esigenze della famiglia, mettendo i beni oggetto del fondo al riparo da rischi conseguenti ad una eventuale e non accorta gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi, è, altresì, vero che tale vincolo di destinazione, che si traduce di fatto in un serio limite alla libera circolazione dei beni, trova ben precisi correttivi nelle cause di cessazione del fondo che sono appunto identificate nelle ipotesi giuridiche che pongono fine alla vicenda coniugale costitutiva della famiglia. L’eccezione individuata dall’art. 171 comma 2 c.c che di fatto prevede una sorta di ultra attività del fondo al verificarsi delle cause di cessazione previste al comma 1 della citata norma, ovverosia la presenza di figli minori, non può essere interpretata in via estensiva, come pretende la difesa della convenuta. Sono di ostacolo, non solo il dato letterale che usa il termine “figlio” (e non nipote), ma anche la ratio sottesa all’istituto, già sopra indicata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il fondo patrimoniale costituito dai coniugi viene annotato a margine dell'atto di matrimonio ex art. 167 e 162 c.c. e trascritto nei registri immobiliari ex art. 2647 c.c.; ne consegue che, pur nel silenzio della legge, deve essere disposta l'annotazione del provvedimento, che accerta il venir meno del vincolo costituito dai coniugi sui beni immobili costituenti il fondo e che costituisce titolo esecutivo, rispettivamente a margine dell'atto di matrimonio e nei registri immobiliari al fine di tutelare anche i terzi estranei che dal permanere di tali annotazioni e trascrizioni subiscono un pregiudizio non altrimenti rimediabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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