Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15051 - pubb. 24/05/2016
Contratto di finanziamento e titolo esecutivo: pagamenti parziali o modifica dei parametri di calcolo del credito impongono la specifica indicazione nell'atto di precetto
Tribunale Monza, 14 Marzo 2016. Est. Nardecchia.
Espropriazione forzata - Contenuto del titolo esecutivo - Contratto di finanziamento stipulato avanti al pubblico ufficiale - Pagamenti parziali e modifica dei parametri iniziali - Necessità di attualizzazione del credito - Necessaria indicazione del precetto - Mancanza - Impossibilità del precetto di raggiungere lo scopo
Il titolo esecutivo in base al quale si procede deve contenere in sé tutti gli elementi certi positivi idonei alla determinazione del quantum, non essendo consentito di attingerli aliunde. Pertanto, se anche l'originario contratto di finanziamento contenuto nell'atto notarile costituisce titolo certo e liquido al momento della stipula, detto requisito viene meno laddove nel tempo trascorso siano intervenuti pagamenti parziali o si siano modificati i parametri iniziali, così da rendere necessaria un'attualizzazione del credito la quale dovrà essere desumibile dalla semplice lettura del titolo che deve essere specificamente indicate nel precetto, pena l'impossibilità dello stesso di raggiungere lo scopo suo proprio, che è quello di far conoscere con certezza la quantificazione del credito nonché di assegnare al debitore un termine per adempiere e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, esercizio dell'azione esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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