Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14830 - pubb. 21/04/2016

Sui limiti applicativi dell’art. 709-ter c.p.c.

Appello Catania, 15 Febbraio 2016. Est. Russo.


Principio della domanda – Provvedimenti relativi a minore – Vincolo – Esclusione – Iniziativa officiosa del giudice – Sussiste

Controversia genitoriale – Intervento del giudice – Requisiti – Serietà della questione – Necessità – Sussiste

Rilascio titoli validi per l’espatrio – Competenza – Giudice dell’affidamento – Esclusione – Competenza del giudice tutelare



I provvedimenti relativi ai minori si adottano nel loro esclusivo e preminente interesse materiale e morale e quindi anche d’ufficio, se necessario prescindendo o andando contro le domande delle parti (ex multis: Cass. 11412/2014; Cass. 14840/06; Cass. 5108/2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’autorità giudiziaria può sempre essere adita, ex art. 709 ter c.p.c., per modificare un provvedimento che si riveli inadeguato alle esigenze della prole, ma nei limiti in cui siano prospettate questioni serie, idonee ad incidere sugli interessi primari del minore e non questioni pretestuose o irrilevanti che invece possono essere valutate, a seconda del contesto, quali comportamenti di mero ostruzionismo. Ove le parti, nonostante un primo provvedimento di rigetto del giudice, riproponessero analoghe questioni alla autorità giudiziaria, ovvero le opponessero in sede di attuazione del provvedimento, si dovrebbe valutare la sussistenza dei presupposti per applicare anche la seconda parte del comma II dell’art. 709 ter c.p.c. e le relative sanzioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ove uno dei genitori non presti il consenso al rilascio del passaporto o altro documento per l’espatrio della minore la questione è da sottoporre al Giudice Tutelare ex art. 3 legge 1185/1967 e non al giudice dell’affidamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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