Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1475 - pubb. 24/01/2009
Ispezione giudiziale, presupposti e sospetti di gravi irregolarità
Tribunale Mantova, 09 Dicembre 2008. Pres., est. Bernardi.
Società per azioni – Denuncia di gravi irregolarità nell’amministrazione – Ispezione giudiziale dell’amministrazione – Presupposti – Fondati sospetti di gravi irregolarità – Sufficienza.
Onde poter disporre la misura dell’ispezione dell’amministrazione ex art. 2409 c.c., è sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in ordine alla commissione di gravi irregolarità, aventi rilevanza attuale, che possano arrecare danno alla società e non già la loro esistenza; tali sospetti debbono trovare fondamento non nella mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in elementi desumibili dall’analisi della documentazione contabile dimessa ed aventi natura sufficientemente dettagliata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
letto il ricorso ex art. 2409 c.c. promosso da A. e B. nei confronti della società Alfa s.p.a.;
sentiti gli amministratori ed i sindaci;
esaminati gli atti difensivi;
rilevato che le istanti, titolari del 38,66% del capitale della predetta società, hanno chiesto che venga disposta l’ispezione dell’amministrazione della società e, all’esito, che vengano adottati i provvedimenti di cui ai commi III e IV dell’art. 2409 c.c. lamentando a) che la società, negli ultimi anni, avrebbe ottenuto risultati economici assai inferiori rispetto a quelli degli altri concorrenti; b) la sussistenza di un conflitto di interessi in relazione al contratto di locazione di immobile ubicato in S. stipulato, nel 2004, dalla ALFA s.p.a. con Beta s.r.l. di cui è socio e amministratore C. che è altresì socio e componente del consiglio di amministrazione della prima; c) la concessione ingiustificata di anticipazioni, di consistente importo, ai fornitori; d) lo scarso numero dei contratti di acquisto del [prodotto] stipulati dalla società in forma scritta il che non consentirebbe una adeguata verifica sia della percentuale di calo di peso […]dell’applicazione degli sconti; e) l’effettuazione di vendite a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato; f) la scarsa trasparenza nella movimentazione del […] lavorata come emergerebbe dalla lettura di alcuni documenti di trasporto; g) che la […] presenterebbe un calo […] superiore a quello previsto nel disciplinare del consorzio […] Parma; h) l’illecito utilizzo di manodopera; i) la distruzione delle schede di macellazione; l) l’irregolare tenuta della contabilità che determinerebbe una non corretta redazione del bilancio in conseguenza dei rilievi svolti in particolare ai punti c-d-e-f-g-i; m) la frapposizione di ostacoli all’attività di accertamento del collegio sindacale tanto che il presidente dello stesso ebbe, nel corso del 2007, a dare le proprie dimissioni;
rilevato che la società ed i consiglieri di amministrazione A, B e C si sono costituiti negando la sussistenza degli addebiti, depositando a suffragio dei propri assunti una copiosa produzione documentale e chiedendo il rigetto del ricorso;
rammentato che le gravi irregolarità rilevanti ai fini di cui all’art. 2409 c.c. debbono rivestire il carattere dell’attualità e non possono attenere ad operazioni poste in essere nell’ambito di scelte discrezionali degli amministratori;
rilevato che per disporre la misura dell’ispezione dell’amministrazione, ex art. 2409 c.c., è sufficiente la sussistenza di fondati sospetti in ordine alla commissione di gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società e non già la loro esistenza;
rilevato che, in ordine al profilo sub a), gli asseriti insoddisfacenti risultati di gestione non possono costituire oggetto, di per sé, di sindacato in quanto appaiono derivare da scelte riservate alla discrezionalità degli amministratori e, allo stato, non risultano direttamente connessi con operazioni configgenti con gli interessi della società, salva ogni valutazione ove invece fossero da porsi in relazione con la commissione di illeciti gestionali;
ritenuto quanto al profilo sub b) che si tratta di vicenda risalente ad alcuni anni fa ed in ordine alla quale è intervenuto un accordo fra i soci e che, in ogni caso, la stessa ha perso di attualità, essendo stato disdettato il contratto di locazione;
considerato peraltro che il Tribunale di Mantova, con decreto emesso il *, in relazione a fatti sia pure solo in parte coincidenti aveva già disposto l’ispezione della società a seguito di analogo procedimento;
osservato che l’ex presidente del collegio sindacale dott. *, sebbene in sede di audizione avanti al Collegio abbia stemperato le ragioni del contrasto, nel novembre del 2007 aveva motivato la propria lettera irrevocabile di dimissioni lamentando di essere stato ostacolato, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 2403 bis c.c., nell’attività di controllo da un consigliere di amministrazione indicato dalle istanti come il responsabile ultimo delle violazioni denunciate;
rilevato che, nonostante le delucidazioni fornite, desta dubbi l’operazione riguardante lo […] (v. pag. 18 del ricorso) atteso che è stata movimentata merce indicata in entrata ed in uscita con denominazioni […] che corrispondono a classificazioni e valori economici distinti e ciò nell’ambito di un rapporto fra operatori del settore ben consapevoli del significato tecnico delle denominazioni utilizzate laddove anche solo l’uso improprio delle stesse potrebbe determinare contrasti fra i soggetti coinvolti nelle operazioni;
rilevato che gli acconti ai fornitori riguardano importi non modesti in termini assoluti (circa € 257.000,00) che non sembrano rispondere ad una prassi usuale (peraltro censurata in passato dal collegio sindacale sia pure in un contesto in cui il fenomeno aveva assunto più ampie dimensioni) ed inoltre che le ragioni addotte dalla società resistente (fidelizzazione dei clienti) non appaiono adeguatamente giustificare tale condotta perché non risulta che […] consegnata da tali fornitori confluisca in prodotti caratterizzati da più alta qualità e distinti da quelli ordinariamente lavorati;
rilevato che i rilievi sub e) e g) richiedono più specifici accertamenti tramite un’attenta analisi dei dati contabili;
osservato che, nonostante i chiarimenti dati dalla difesa della resistente, non risulta trasparente la contabilizzazione degli sconti praticati al fornitore * in quanto gli stessi appaiono applicati a forfait in assenza di specifici elementi di riscontro;
rilevato che, sebbene relativa ad una sola persona, è stata comunque accertata l’avvenuta commissione di un illecito in materia di appalto di manodopera ai sensi del d. lgs. 276/2003 come integrato dalle disposizioni del d. lgs. 251/2004;
osservato che, benché appaia dubbio che le schede di […] rientrino nelle altre scritture contabili di cui all’art. 2214 II co. c.c., occorre rilevare da un lato che lo stesso collegio sindacale aveva ritenuto opportuno esaminarle per effettuare le opportune verifiche e, dall’altro, che le stesse sono state in larga parte distrutte senza peraltro che ciò appaia conforme quantomeno ad una prassi condivisa dall’intero consiglio di amministrazione;
ritenuto che la natura e la estensione dei rilievi evidenziati, complessivamente valutati, fanno sospettare la commissione di gravi illeciti gestionali (a nulla peraltro rilevando che quelli denunciati siano episodi isolati ovvero di modesto rilievo economico potendo gli stessi essere rivelatori di più diffuse irregolarità);
considerato che siffatti sospetti trovano fondamento non nella mera prospettazione fornita dai ricorrenti ma in elementi sia logici che derivanti dall’analisi della documentazione contabile dimessa ed aventi natura sufficientemente dettagliata sicché appare opportuno disporre l’ispezione dell’amministrazione della società (a spese delle ricorrenti e dietro prestazione di cauzione) atteso che le irregolarità denunciate, ove effettivamente riscontrate, sarebbero idonee a cagionare danno alla società in quanto si riverberebbero sui risultati economici di esercizio;
P.T.M.
visto l’art. 2409 c.c. dispone l’ispezione della amministrazione della società ALFA s.p.a. con sede in * a spese delle socie istanti e nomina a tal fine il dott. *;
fissa per il conferimento dell’incarico l’udienza del * avanti al Tribunale in camera di consiglio;
subordina la disposta ispezione alla prestazione, da parte delle ricorrenti, di cauzione pari ad € 25.000,00 da effettuarsi mediante deposito in cancelleria di tale somma su libretto bancario nominativo, intestato alle ricorrenti, con facoltà di prelievo subordinata ad autorizzazione di questo Tribunale ovvero mediante fideiussione bancaria a prima richiesta per il medesimo importo a favore di ALFA s.p.a., rilasciata da istituto bancario di primaria importanza con escussione vincolata all’autorizzazione di questo Tribunale, garanzie da prestarsi entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al dott. * nonché per gli adempimenti di cui all’art. 103 disp. att. c.c..
Mantova, li 9 dicembre 2008.
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