Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14746 - pubb. 15/04/2016

Anatocismo: il 'nuovo' art. 120 TUB non ha efficacia immediatamente precettiva, in mancanza della delibera CICR di attuazione

Tribunale Bologna, 25 Marzo 2016. Pres., est. Salina.


Anatocismo bancario – Capitalizzazione – Nuovo art. 120 TUB – Divieto di anatocismo (escluso) – Iter normativo incompleto – Delibera CICR – Incompatibilità disciplina comunitaria



In tema di efficacia del nuovo art. 120 TUB come modificato dalla legge di stabilità del 2014, affermare una cogenza immediata del divieto di anatocismo introdotto dalla normativa, diversamente da quanto avvenuto nel recente passato sempre in subiecta materia, comporterebbe una ingiustificata sperequazione giuridica tra gli istituti di credito e gli altri soggetti interessati al fenomeno, ma anche tra gli stessi utenti del sistema bancario, i quali, non essendo tutti debitori e negativamente esposti alla capitalizzazione degli interessi passivi, potrebbero, in quanto creditori, essere, invece, ben favorevoli all’applicazione di detto istituto relativamente agli interessi attivi.

Il nuovo art. 120 TUB non ha efficacia immediatamente precettiva, in quanto l’iter normativo delineato dal legislatore non è giunto a conclusione, essendo indispensabile la delibera CICR, come previso dall’art. 161 V comma TUB.

La necessità di una precisa regolamentazione del predetto divieto in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, prima della sua effettiva entrata in vigore, sembra altresì trovare giustificazione anche in esigenze di armonizzazione della nuova e ben più rigorosa disciplina nazionale con quella in vigore nel resto dell’UE. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli


Il testo integrale


 


Testo Integrale