Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 147 - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Modena, 12 Maggio 2004. Est. Bruschetta.


Nuovo diritto societario – Nomina del liquidatore – Arbitrato – Inammissibilità.

Diritto societario – Causa di scioglimento della società – Potere del tribunale di nomina del liquidatore.



Le fattispecie di scioglimento della società previste dall’art. 2484 c.c. costituiscono ipotesi di scioglimento ex lege e, come tali, non costituendo diritti disponibili, non posso formare oggetto di arbitrato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il Tribunale, in presenza di una causa di scioglimento della società ed in mancanza di una nomina del liquidatore, è tenuto a provvedere in sostituzione dell’assemblea e ciò anche nell’ipotesi in cui non sia stata proposta esplicita domanda ex art. 32 d. lgs. n. 5/03. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


nella procedura n° 791/2004 Vol.

avente ad oggetto: nomina liquidatore ex art. 2487 codice civile.

Udita la relazione del Giudice incaricato.

All’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Decreto

1. Premesso in fatto che il ricorrente - deducendo l’avvenuto scioglimento della Società Eco Tre S.r.l. ai sensi dell’art. 2484 Codice civile e ciò perché il capitale sociale si era ridotto al di sotto del minimo di legge e perché la detta Società non riusciva a funzionare essendovi disaccordo tra i due soci che avevano partecipazione paritaria – chiedeva al tribunale che fosse nominato un liquidatore ai sensi dell’art. 2487 Codice civile non avendo le assemblee convocate preso alcuna decisione; e che, costituendosi, l’altro socio preliminarmente eccepiva l’esistenza di una clausola arbitrale in virtù della quale la questione doveva essere devoluta al giudice privato e che comunque non esistevano i presupposti stabiliti dalla legge per farsi luogo alla nomina del liquidatore da parte del tribunale, sicché la domanda doveva andare respinta.

2. Considerato in diritto che l’art. 2484 Codice civile prevede alcune fattispecie di scioglimento ex lege della Società e che – come tali – le stesse non sono disponili alle parti; con la conseguenza che la controversia pervenuta all’esame non può essere devoluta agli arbitri a causa del divieto contenuto al primo comma dell’art. 34 della Procedura societaria.

3. Considerato in diritto che in mancanza di una specifica domanda ai sensi dell’art. 32 Procedura societaria, il tribunale è comunque tenuto, in presenza di una causa di scioglimento ed in mancanza di una nomina sociale del liquidatore, di provvedere in sostituzione dell’assemblea; nella sostanza, viene con ciò meno la consolidata giurisprudenza della Suprema corte che in caso di controversia tra le parti in ordine alla sussistenza di una ipotesi di scioglimento della Società, riteneva trattarsi di una lite in materia di diritti soggettivi e quindi escludeva che il presidente del tribunale, organo della volontaria giurisdizione, potesse provvedere alla nomina del liquidatore; ora, difatti, una controversia in materia di diritti soggettivi si ha solamente quando una delle parti chiede che si dia ingresso ad un accertamento incidentale con efficacia di giudicato ex art. 32 citato.

4. Considerato in diritto che sussiste – quanto meno - la causa di scioglimento di cui al n. 3 dell’art. 2484 cit.; atteso che l’assemblea, più d’una volta convocata, non è stata in grado di deliberare per l’evidente dissidio esistente tra i due soci, i quali, avendo partecipazione in misura paritaria, non sono in grado di fare funzionare la Società.

5. Considerato in diritto e da ultimo, che la natura volontaria della giurisdizione qui esercitata non consente il giudizio di soccombenza e – quindi – alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

- Accerta ex ultimo comma dell’art. 2484 Codice civile la sopra indicata causa di scioglimento.

- Nomina ex art. 2487 Codice civile liquidatore il rag. Massimo Grana Castagnetti affinchè provveda alla liquidazione della Società, con i più ampi poteri, anche con riguardo alla cessione dell’azienda ed al suo provvisorio esercizio, nel termine di mesi sei e salvo proroga di questo tribunale.