Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14693 - pubb. 08/04/2016

Trascrizione tardiva/posticipata del matrimonio ebraico

Tribunale Milano, 22 Febbraio 2016. Est. Buffone.


Matrimonio ebraico – Trascrizione tardiva – Esclusione – Trascrizione posticipata – Ammissibilità – Sussiste – Condizioni



In ipotesi di matrimonio ebraico, la trascrizione tardiva non è applicabile poiché non prevista nel caso di matrimoni celebrati con riti diversi da quello concordatario, trattandosi di uno jus speciale non esteso alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Esclusa l’ipotesi della trascrizione tardiva – nei sensi sopra indicati -, è invece ammissibile, in ipotesi del genere, la trascrizione cd. posticipata (con effetti ex tunc), ossia un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l’organo preposto nel procedimento di mera trasmissione; ciò a condizione che, al momento della istanza di trascrizione posticipata, sussistano ancora i requisiti per accedere all’unione matrimoniale e, soprattutto, non siano venute meno le condizioni che legittimavano, a suo tempo, il matrimonio (ad es., lo stato libero di entrambi i nubendi); ciò anche a condizione che sia provato come, sin dall’inizio, l’intenzione degli sposi fosse quella di ottenere un matrimonio con effetti civili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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