Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1449 - pubb. 14/12/2008

Duplice licenziamento e reintegrazione del lavoratore

Appello Milano, 14 Novembre 2008. Est. Paola Accardo.


Lavoro – Cessazione del rapporto – Licenziamento illegittimo seguito da successivo licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro basata sul primo licenziamento – Illegittimità.



Premesso che deve essere condiviso il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore a ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento (sent. 6055/2008), dalla illegittimità di un primo licenziamento non può conseguire l’ordine di reintegrazione del lavoratore qualora il rapporto di lavoro si sia risolto per effetto di un secondo licenziamento tempestivamente impugnato ma legittimo in quanto fondato su giustificato motivo oggettivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. A. si duole che il Giudice Unico del Tribunale di Lodi, in accoglimento del ricorso proposto da E. S., ritenuta l’illegittimità del licenziamento intimato allo stesso in data 27 febbraio 2006 e l’inefficacia del successivo in data 1 marzo 2006, la abbia condannata alla reintegrazione di S. nel posto di lavoro ed al pagamento delle mensilità dal licenziamento alla reintegrazione.

Avrebbe errato il primo giudice a considerare solo l’illegittimità del primo licenziamento senza la successiva revoca da parte di A.. Per contro, avrebbe dovuto considerare l’ efficacia del secondo licenziamento per la sussistenza di giustificato motivo oggettivo.

Erroneamente non avrebbe dato ingresso alle dedotte prove testimoniali, sulle quali si fondavano le deduzioni della resistente.

Resiste l’appellato affermando la totale infondatezza dei motivi d’appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è solo parzialmente fondato.

Occorre riepilogare brevemente i fatti che hanno dato origine alla controversia.

Lo S., assunto dalla società il 2 luglio 2004 quale muratore di 3° livello, è stato licenziato in data 27 febbraio 2006 per assenze ingiustificate ai sensi dell’art .98 7mo comma CCNL Edili industria.

Il successivo 1 marzo 2006, allo S., recatosi con i certificati medici che giustificavano l’assenza, per un disguido non pervenuti alla società, viene consegnata una nuova lettera di licenziamento per giustificato motivo obiettivo.

Secondo la società, il primo licenziamento, accertato il disguido, era stato revocato e lo S. avrebbe accettato la revoca del primo licenziamento; secondo lo S., egli, analfabeta, che sapeva solo firmare, non solo non avrebbe accettato la revoca del primo licenziamento, ma neanche si sarebbe reso conto che, in data 1 marzo sottoscriveva per ricevuta una nuova lettera di licenziamento.

Il punto di partenza di questa Corte è analogo a quello del primo giudice.

L’illegittimità del primo licenziamento, i cui effetti non sono stati immediatamente rimossi dal datore di lavoro con il ripristino del normale rapporto di lavoro, ma reiterati con un immediato successivo licenziamento, comporta le conseguenze sanzionatorie-risarcitorie di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12102 del 1 luglio 2004, ha in proposito affermato che il risarcimento del danno stabilito dall’art. 18 nella misura comunque non inferiore a 5 mensilità, essendo assimilabile ad una sorta di penale collegata al rischio d’impresa è dovuto in ogni caso, a prescindere dall’esistenza di una colpa del datore di lavoro e di un’eventuale revoca .

La reintegrazione non può però essere disposta se sono comunque intervenute altre successive cause estintive del rapporto di lavoro.

In ciò il primo giudice è andato di diverso avviso, ritenendo che dagli effetti risolutivi del rapporto del primo licenziamento, conseguisse l’inefficacia del secondo.

L’impostazione non risulta però conforme a principi pure enunciati dal Supremo Collegio.

Nella sentenza n. 6055 del 6 marzo 2008, la Cassazione ha infatti affermato che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore a ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base ai medesimi o diversi motivi del precedente. Nella fattispecie, esaminata dalla Corte di Cassazione, un secondo licenziamento non tempestivamente impugnato, intimato dopo quello illegittimo, era stato ritenuto ostativo alla reintegra ( c.f.r. altresì Cass. n. 23641 del 6 11 2006 ).

Nella presente fattispecie, anche il secondo licenziamento è stato impugnato.

Occorreva quindi accertarne la legittimità o meno.

Questa Corte ha così disposto l’espletamento della prova testimoniale, non effettuata in primo grado perché irrilevante per il primo giudice, in relazione alla ritenuta inefficacia del secondo licenziamento.

 Lo S. è stato licenziato con lettera del 1 marzo 2006 “ per riduzione del personale a causa dell’ultimazione del cantiere per il quale era stato assunto e l’impossibilità di impiegarlo altrove”.

La teste B., impiegata amministrativa del consorzio al quale appartiene A., che all’epoca dei fatti gestiva l’ufficio amministrativo del cantiere di Som., al quale era addetto lo S. ha indicato che i lavori nel 2006 erano in esaurimento e che allo S. come ad altri 5 addetti era stata fatta la proposta di trasferimento al cantiere di Ca-Af., che veniva accettata solo da due. Il geometra P., che si occupava dei cantieri di Som. e L., ha confermato di avere egli stesso avvertito che i lavori erano in esaurimento e della possibilità di andare a lavorare in cantieri nella zona intorno Napoli.

I testi hanno altresì indicato che, dopo il licenziamento dello S., era rimasto qualche lavoratore, ma si trattava di specializzati che portavano a termine le opere finali e comunque a fine 2006 anche a L. i lavori erano terminati.

I lavori di un altro cantiere del Lodigiano (S.) terminavano successivamente, ma non risulta che lo S., muratore di 3° livello potesse esservi adibito.

Sussiste pertanto il giustificato motivo oggettivo per l’esaurimento dell’attività lavorativa alla quale lo S. era adibito.

Pertanto dall’ illegittimità del primo licenziamento, non può conseguire l’ordine di reintegrazione dello S. nel posto di lavoro, perché il rapporto di lavoro si è risolto il 1 marzo 2006 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Restano la condanna al risarcimento del danno che, in relazione alla successiva risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta dopo solo 2 giorni con il licenziamento legittimo, deve essere stabilita ai sensi del quarto comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in 5 mensilità di retribuzione globale di fatto.

La sentenza va pertanto così parzialmente riformata.

Considerato che comunque resta un rilevante profilo di soccombenza della A., viene mantenuta la statuizione di primo grado sulle spese di lite, mentre le spese del presente grado, vengono dichiarate compensate tra le parti.

L’appellante, che ha dovuto effettuare pagamenti in forza della sentenza impugnata, ne chiede la ripetizione.

La restituzione è dovuta nei limiti di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto allo S. in forza di questa sentenza d’appello.

P.Q.M.

la Corte, in parziale riforma della sentenza n. 190/06 del Tribunale di Lodi;

riaffermata l’illegittimità del licenziamento in data 27 febbraio 2006;

ritenuta la legittimità del licenziamento in data 1 marzo 2006:

condanna A. al risarcimento del danno per il primo licenziamento, nella misura di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di € 1.840,23;

conferma la statuizione sulle spese di lite.

dispone la restituzione degli importi in più versati da A. in esecuzione della sentenza di primo grado;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Milano, 12 novembre 2008.

Il Presidente Giuseppe Castellini 

l’Estensore Paola Accardo


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