Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1446 - pubb. 15/01/2009
Condominio, sostituzione della delibera impugnata e cessazione della materia del contendere
Tribunale Torino, 19 Giugno 2008. Est. Di Capua.
Condominio negli edifici – Impugnazione di delibera assembleare – Sostituzione della delibera impugnata con altra delibera – Applicazione della disciplina in tema di società per azioni – Natura generale del principio – Cessazione della materia del contendere.
La disposizione dell’art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra conforme alla legge o all’atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la “cessazione della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)
omissis
avente per oggetto: Impugnazione di delibera assembleare di Condominio ex art. 1137 c.c.;
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI
- Con ricorso datato 24.01.2006, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 25.01.2006, il dott. D.S. esponeva:
· che il dott. D.S. era condomino nel fabbricato in regime di condominio sito in Via *, essendo proprietario di unità immobiliare sita al piano terreno in forza di rogito notaio dott. A.S. in data 24/07/1992 rep. n° 89954 - racc. n. 25059 (doc. 1) e di quattro spazi per il ricovero veicoli al piano terreno del predetto fabbricato, in forza rispettivamente dell’atto di cui sopra (posto auto n. C9) ed altresì dell’acquisto in data 13/07/2001 di ulteriori tre posti auto (nn. C8 – C10 – C11) di cui all’atto rogato dal notaio dott. A.S., rep. n° 116701 - racc. n. 34098 (doc. 2);
· che la lettera di convocazione dell’assemblea avveniva con raccomandata spedita solamente in data 15/12/2005 dall’Amministrazione condominiale, Studio B. e pervenuta all’attore in data 17/12/2005 (doc. 3);
· che detta comunicazione prevedeva che l’assemblea condominiale si riunisse in prima convocazione in data 20/12/2005 ed in seconda convocazione il giorno immediatamente successivo;
· che il ricorrente con comunicazione del 19/12/2005 comunicava le proprie osservazioni di criticità in ordine alla redazione della contabilità condominiale, (doc. 4) senza peraltro che l’Amministrazione si desse cura di procedere alla verifica, al ricalcolo delle incongruenze con riscontro in termine utile; da segnalare peraltro che gli errori contabili sulla gestione complessiva del bilancio furono già oggetto di precedente osservazione nella scorsa gestione contabile con racc. a.r. del 18/01/2005 (docc. 4, 5);
· che il ricorrente non partecipava all’assemblea predetta tenutasi in seconda convocazione, cui aveva fatto seguito invio del verbale;
· che detto verbale era stato spedito il giorno 30/12/2005, con tentativo di recapito effettuato il giorno 31/12/2005 e consegna effettiva del plico postale a data 07/01/2006 (doc. 6);
· che in sede di Assemblea, tra le altre delibere, era stato rinnovato l’incarico gestionale al geom. Mario B.. (mm. presenti 404,90) che era peraltro in carica (rectius) in regime di prorogatio;
· che l’Amministrazione, nella gestione immobiliare e nella redazione della contabilità poi approvata in sede di assemblea del 21 Dicembre 2005:
a) non aveva rispettato il termine temporale minimo che doveva intercorrere tra la convocazione e la riunione;
b) constava una contabilità erronea per versamenti e rapporti di debito/credito con relativi saldi;
c) gli stessi riparti delle spese sia a Consuntivo 01/12/2004 -30/11/2005 che a Preventivo 2006 (docc. 7, 8) erano stati effettuati in termini difformi rispetto dai parametri di cui alle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio di cui a rogito notaio dott. A.S. depositato in data 26/02/1992 e registrato a Torino il 16/03/1992 al n° 10324 rep. n° 87267 / 24417 (doc. 9);
d) peraltro non era stato neppure rispettato il termine gestionale per la chiusura contabile dell’esercizio finanziario condominiale e per la previsione a Bilancio del Preventivo. (30 giugno come da regolamento - pag. 17);
· che per tali ragioni il ricorrente riteneva radicalmente nullo il deliberato assunto in sede assembleare del 20-21 Dicembre 2005.
Pertanto, il dott. D.S. concludeva chiedendo, nel merito, l’accoglimentodelle seguenti domande:
“Per i motivi tutti quali e quanti dedotti in atto accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare e dichiarare l’inefficacia/inopponibilità nei confronti di Parte Ricorrente della delibera adottata in data 21 dicembre 2005 dall’assemblea del Condominio di Via *.
Con la condanna del Condominio alla restituzione in favore del Conchiudente di ogni importo che venisse comunque corrisposto dallo stesso in favore del Condominio in esecuzione del deliberato per cui è lite, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo satisfattivo”.
- Con decreto in calce al ricorso il Giudice Istruttore fissava udienza avanti a sé di prima comparizione, con invito al convenuto a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine determinava le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.
- Si costituiva ritualmente e tempestivamente in Cancelleria il Condominio convenuto, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo in primo luogo l’avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnazione presentata dal condomino Dott. D. nei confronti dell’assemblea del 21 dicembre 2005, in quanto la delibera impugnata era stata sostituita da altra assunta nell’assemblea, regolarmente convocata in data 12.4.2006, che aveva deliberato sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno di quella oggetto di impugnazione (doc.1); per la convocazione della successiva assemblea del 12.4.2006 erano stati scrupolosamente rispettati i termini di preavviso dei condomini che, per un disguido tecnico, non erano stati esattamente calcolati per l’assemblea del 21.12.2005 e, di conseguenza, il Condominio aveva validamente e correttamente sostituito l’atto invalido.
Il Condominio convenuto contestava poi nel merito le domande e pretese del dott. D.S., chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie e la conseguente assoluzione da ogni avversaria pretesa.
- All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 180 c.p.c., il Giudice Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava a data successiva l’udienza di trattazione, assegnando a parte attrice richiedente un termine per comunicare una comparsa ed a parte convenuta un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
- All’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore interrogava liberamente le parti, comparse personalmente con i rispettivi difensori, tentando la conciliazione, che dava esito negativo.
Su richiesta dei difensori delle parti, il Giudice Istruttore, ai sensi dell’art. 183 ult. comma c.p.c., fissava un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e concedeva altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa Ordinanza il Giudice Istruttore fissava udienza per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c..
- All’udienza così fissata, il Giudice Istruttore, richiesto dalle parti ai sensi del primo comma della citata norma, rinviava ad un’udienza successiva, assegnando alle parti stesse un termine perentorio per produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine perentorio per l’eventuale indicazione di prova contraria.
- Infine, all’udienza in data 07.03.2008 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sul rito applicabile alla presente causa.
Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata anteriormente al 01° marzo 2006 e, quindi, non è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:
· dall’art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;
· dall’art. 2 della Legge n. 263/2005.
§ Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1,comma 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall’art. 2, comma 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore” .
2) Sulla domanda di merito proposta dall’attore-ricorrente e sull’eccezione di cessazione della materia del contendere proposta dal Condominio convenuto.
Come si è detto, il dott. D.S. ha chiesto, nel merito:
· per i motivi tutti quali e quanti dedotti in atto introduttivo l’accertamento della nullità ovvero l’annullamento e la declaratoria di inefficacia / inopponibilità nei confronti di parte ricorrente della delibera adottata in data 21 dicembre 2005 dall’assemblea del CONDOMINIO DI VIA *;
· la condanna del Condominio alla restituzione in favore del dott. D.S. di ogni importo comunque corrisposto dallo stesso in favore del Condominio in esecuzione del deliberato per cui è lite, maggiorato di interessi fino al saldo satisfattivo.
Senonché, il Condominio convenuto ha eccepito l’avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine all’impugnazione dell’assemblea del 21 dicembre 2005.
L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
I. Invero, a sostegno delle suddette domande, il dott. D.S. ha allegato:
· che il dott. D.S. è condomino nel fabbricato in regime di condominio sito in Via *, essendo proprietario di unità immobiliare sita al piano terreno in forza di rogito notaio dott. A.S. in data 24/07/1992 rep. n° 89954 - racc. n. 25059 ( doc. 1 ) e di quattro spazi per il ricovero veicoli al piano terreno del predetto fabbricato, in forza rispettivamente dell’atto di cui sopra (posto auto n. C9) ed altresì dell’acquisto in data 13/07/2001 di ulteriori tre posti auto (nn. C8 – C10 – C11) di cui all’atto rogato dal notaio dott. A.S., rep. n° 116701 - racc. n. 34098 ( doc. 2);
· che la lettera di convocazione dell’assemblea avveniva con raccomandata spedita solamente in data 15/12/2005 dall’Amministrazione condominiale, Studio B. e pervenuta all’attore in data 17/12/2005 (doc. 3 );
· che detta comunicazione prevedeva che l’assemblea condominiale si riunisse in prima convocazione in data 20/12/2005 ed in seconda convocazione il giorno mmediatamente successivo;
· che il ricorrente con comunicazione del 19/12/2005 comunicava le proprie osservazioni di criticità in ordine alla redazione della contabilità condominiale, (doc. 4) senza peraltro che l’Amministrazione si desse cura di procedere alla verifica, al ricalcolo delle incongruenze con riscontro in termine utile; da segnalare peraltro che gli errori contabili sulla gestione complessiva del bilancio furono già oggetto di precedente osservazione nella scorsa gestione contabile con racc. a.r. del 18/01/2005 (docc. 4, 5);
· che il ricorrente non partecipava all’assemblea predetta tenutasi in seconda convocazione, cui aveva fatto seguito invio del verbale;
· che detto verbale era stato spedito il giorno 30/12/2005, con tentativo di recapito effettuato il giorno 31/12/2005 e consegna effettiva del plico postale a data 07/01/2006 (doc. 6);
· che in sede di Assemblea, tra le altre delibere, era stato rinnovato l’incarico gestionale al geom. Mario B.. (mm. presenti 404,90) che era peraltro in carica (rectius) in regime di prorogatio;
· che l’Amministrazione, nella gestione immobiliare e nella redazione della contabilità poi approvata in sede di assemblea del 21 Dicembre 2005 :
a) non aveva rispettato il termine temporale minimo che doveva intercorrere tra la convocazione e la riunione;
b) constava una contabilità erronea per versamenti e rapporti di debito/credito con relativi saldi;
c) gli stessi riparti delle spese sia a Consuntivo 01/12/2004 -30/11/2005 che a Preventivo 2006 (docc. 7, 8) erano stati effettuati in termini difformi rispetto dai parametri di cui alle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio di cui a rogito notaio dott. A.S. depositato in data 26/02/1992 e registrato a Torino il 16/03/1992 al n° 10324 rep. n° 87267 / 24417 (doc. 9);
d) peraltro non era stato neppure rispettato il termine gestionale per la chiusura contabile dell’esercizio finanziario condominiale e per la previsione a Bilancio del Preventivo. (30 giugno come da regolamento - pag. 17).
II. Senonché, risulta documentalmente provato che, a seguito della predetta delibera dell’assemblea in data 21 dicembre 2005 impugnata dal dott. D.S. (cfr. la copia del verbale di assemblea prodotta dall’attore-ricorrente sub doc. 6), il CONDOMINIO DI VIA * ha convocato altra assemblea in data 12 aprile 2006, la quale ha deliberato, tra l’altro, anche sui seguenti medesimi argomenti posti all’ordine del giorno di quella oggetto della presente impugnazione (cfr. la copia del verbale di assemblea prodotta dal convenuto sub doc.1):
· approvazione del bilancio consuntivo gestione condominiale dal 01.12.2004 al 30.11.2005 e sua ripartizione;
· approvazione del bilancio preventivo gestione condominiale anno 2005 / 2006 e sua ripartizione.
III. Ora, secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell’art. 2377 c.c. dettato in tema di società di capitali ma, per identità diratio, applicabile anche in materia di condominio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la “cessazione della materia del contendere” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 28 giugno 2004, n. 11961 in Riv. giur. edilizia 2005, I, 88 ed in Giust. civ. Mass. 2004, 6), e senza che in detta causa possa inserirsi questione circa la legittimità della nuova deliberazione, trattandosi di ampliamento del thema decidendi precluso dalla novella del 1990 (cfr. in tal senso: Tribunale Monza, sez. I, 19 luglio 2001 in Giur. merito 2002, 403)
In altre parole, la disposizione dell’art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la “cessazione della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata (cfr. Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 1992, n. 13740 in Vita not. 1993, 197 ed in Giust. civ. Mass. 1992, fasc.12; Cass. civile, sez. II, 17 marzo 1993, n. 3159 in Giust. civ. Mass. 1993, 513).
Dunque, ove sopravvenga la sostituzione della delibera invalida ex art. 2377 comma 4 c.c., l’annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l’impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell’atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch’esso non sia conforme alla legge o all’atto costitutivo (cfr. in tal senso: Tribunale Monza, 05 marzo 2001 in Giur. comm. 2002, II, 528).
Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera affetta da vizi e/o irregolarità né sostituire la delibera impugnata di cui è causa.
Si verifica, infatti, la cessazione della materia del contendere ogni qual volta l’assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido, come ben chiarito dalla seguente pronuncia della Cassazione: “La disposizione dell’art. 2377 comma ultimo c.c., secondo la quale l’annullamento della deliberazione dell’assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l’assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell’impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido” (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 21 ottobre 1998, n. 10445 in Riv. giur. edilizia 1999, I, 249; Cass. civile , sez. II, 09 dicembre 1997, n. 12439 in Giust. civ. Mass. 1997, 2350 ).
Nel caso di specie, poi, risulta documentalmente provato (cfr. doc. 12 dell’attore-ricorrente) ed anche ammesso dal dott. D.S. in memoria ex artt. 170-180 c.p.c. datata 29.09.2006, che per la convocazione della successiva assemblea del 12.4.06, sono stati rispettati i termini di preavviso dei condomini.
Né rileva la circostanza che anche la delibera assembleare del 12.04.2006 sia stata a sua volta oggetto di impugnazione da parte del dott. D.S. (cfr. doc. 12 dell’attore-ricorrente), non essendovi allo stato alcuna pronuncia di nullità o annullamento di tale seconda delibera.
IV. Pertanto, in accoglimento della predetta eccezione proposta dal CONDOMINIO DI VIA *, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all’impugnazione della delibera assembleare in data 21 dicembre 2005.
3) Sulle spese processuali.
I. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it ed in Giuraemilia - UTET Giuridicaon line www.giuraemilia.it).
Con specifico riferimento alla materia delle impugnazioni delle delibere assembleari condominiali, la giurisprudenza ha affermato che al giudice che dichiara cessata la materia del contendere, in conseguenza dell’avvenuta sostituzione della delibera, spetta il regolamento delle spese processuali, con la conseguenza che la relativa pronuncia deve essere fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Tribunale Ariano Irpino, 14 marzo 2000 in Giur. merito 2002, 84)
II. Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 2° comma. c.p.c., tenuto conto della sussistenza di giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della causa, implicante una particolare questione di carattere tecnico-giuridico elaborata dalla giurisprudenza e, soprattutto, di non agevole applicazione al caso concreto, tant’è che l’attore-ricorrente si è opposto alla declaratoria di “cessazione della materia del contendere”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2250/06 R.G. promossa dal dott. D.S. (parte attrice-ricorrente) contro il CONDOMINIO DI VIA *, in persona dell’amministratore pro tempore (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all’impugnazione della delibera assembleare in data 21 dicembre 2005.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c..
Così deciso in Torino, in data 18 giugno 2008.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sent. n. 4459/08 Depositata in data 19.06.2008
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