L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14312 - pubb. 02/03/2016
Arbitrato e Perizia contrattuale: la Cassazione contro “aporie zenoniane”
Cassazione civile, sez. III, 16 Febbraio 2016, n. 2996. Est. Rossetti.
Arbitrato – Perizia Contrattuale – Differenze
Perizia Contrattuale – Diritto d’azione – Chiarimenti
Il patto contenuto nel contratto di assicurazione, in virtù del quale le parti demandino a terzi la composizione di eventuali contrasti, può essere di due tipi. Ove le parti demandino a terzi la soluzione di questioni prettamente giuridiche (come l'interpretazione del contratto, l'accertamento della sua validità, la valutazione della sua efficacia), tale patto va qualificato come arbitrato, salvo valutare caso per caso se le parti abbiano inteso stipulare un arbitrato libero o rituale. Ove, invece, le parti abbiano inteso demandare a terzi il mero accertamento e rilievo di dati tecnici (esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell'indennizzo), tale patto va qualificato come "perizia contrattuale". Con la previsione dell'arbitrato le parti demandano ai periti un atto di volizione; con la previsione della perizia contrattuale le parti demandano ai periti una dichiarazione di scienza. Da questa distinzione di tipo sostanziale discendono varie conseguenze di tipo processuale. Tra le altre, la seguente: che la pattuizione d'una perizia contrattuale non impedisce alle parti di ricorrere al giudice per la risoluzione delle controversie che involgono la soluzione di questioni giuridiche: per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti. Se così non fosse, le parti del contratto verrebbero a trovarsi in una autentica aporia zenoniana: ai periti non potrebbero rivolgersi perché la lite esula dai loro poteri, ed al giudice non potrebbero rivolgersi sinché non abbiano interpellato i periti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La previsione d'una perizia contrattuale avente ad oggetto la stima del danno non impedisce alle parti di investire il giudice delle questioni concernenti: (-) l'accertamento dell'esistenza del diritto all'indennizzo; (-) la sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, per i fini di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ.; (-) la validità e l'operatività della garanzia assicurativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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