Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14126 - pubb. 05/02/2016

Protezione internazionale ed onere della prova

Tribunale Milano, 15 Maggio 2012. Est. Martina Flamini.


Protezione internazionale – Onere della prova – Fumus persecutionis – Chiarimenti



Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l’onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall’art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d’altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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