Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14084 - pubb. 29/01/2016

Conto corrente bancario con castelletto di sconto e prescrizione dell'azione di ripetizione degli addebiti nulli

Tribunale Ortona, 19 Gennaio 2016. Est. Turco.


Conto corrente bancario - Castelletto di sconto - Prescrizione dell'azione di ripetizione di addebiti nulli - Decorrenza dalla data dell'incasso o dell'addebito in conto corrente

Castelletto di sconto - Assimilazione all'apertura di credito - Esclusione

Procedimento civile - Onere della prova - Prova di un fatto negativo - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie - Onere della prova



Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ossia dell’incasso o dell’addebito in conto corrente, poichè il montante del fido non rappresenta la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che il cliente le presenterà. (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

Non essendovi creazione di disponibilità, il castelletto di sconto non può essere assimilato all’apertura di credito, tanto è vero che, in tema di azione revocatoria, la giurisprudenza ha qualificato atti solutori «i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l’apertura di credito, in quanto il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell’apertura di credito stessa» (cfr. Cass. 11 settembre 1993, n. 9479, Tribunale Torino 18 novembre 2014). (Ernestina De Medio) (riproduzione riservata)

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; in tal caso la prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

Solo nell’ipotesi in cui la banca confermi l’esistenza di affidamenti, avrà l’onere di indicare specificamente le rimesse ritenute solutorie, distinguendole da quelle ripristinatorie, mentre in assenza di affidamenti, tutte le rimesse effettuate nei periodi di effettivo scoperto di conto corrente sono da intendersi solutorie, senza necessità di ulteriore specificazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio


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