Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1405 - pubb. 15/11/2008
Concordato preventivo, regime intermedio e condizioni di ammissibilità
Appello Salerno, 02 Settembre 2008. Est. Rosa Sergio.
Concordato preventivo – Giudizio di ammissibilità – Oggetto del controllo del tribunale – Rispondenza dei dati attestati dal professionista – Informazione sulla situazione economica – Sufficienza dei mezzi offerti – Necessità.
Rigetto della proposta di concordato – Mezzi di gravame – Esclusione – Impugnazione della sentenza di fallimento – Motivi attinenti all’ammissibilità del concordato – Ammissibilità.
Nel regime cd. intermedio, in sede di verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, il tribunale, sia pure nell’ambito di una funzione di garanzia, deve orientarsi al controllo della regolarità formale della proposta ed alla verifica della completezza della documentazione di supporto. Sotto il primo profilo, il controllo verte sull’accertamento della rispondenza con tutti gli elementi acquisiti dei dati considerati ed attestati da professionista qualificato; sotto il secondo profilo, il controllo deve tendere ad accertare che risulti fornita un’adeguata informazione sulla situazione economica con indicazione analitica della sufficienza dei mezzi offerti rispetto agli obiettivi perseguiti. Con riferimento alla relazione, il tribunale, pur senza sovrapporre il proprio giudizio a quello del professionista, alla cui responsabilità è affidata l’attestazione di veridicità e di fattibilità, deve pur sempre procedere alla verifica della serietà dei criteri adottati per esprimere le attestazioni di sua competenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Anche nel cd. regime intermedio che precede il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento si possono far valere motivi attinenti alla ammissibilità della proposta di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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