Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14024 - pubb. 20/01/2016

Sottrazione di persone incapaci

Tribunale Cagliari, 02 Gennaio 2016. Est. Pes.


Sottrazione di persone incapaci ex. art. 574 c.p. - Assenza del dolo generico consistente nella coscienza e volontà di sottrarre il soggetto incapace all'avente diritto e di trattenerlo presso di sè contro la sua volontà - Carenza della prova circa l'assoluta incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo del reato

 



Non integra la fattispecie delittuosa di cui all'art. 574 c.p. la condotta della moglie che, in adempimento dell'invito rivoltole dal Console d'Italia, in qualità di Giudice Tutelare della figlia minore in territorio straniero, di adoperarsi affinchè sia mantenuta l'unione familiare invitando il marito a trasferirsi all'estero, previo accertamento della sua volontà, sottrae il proprio coniuge, sottoposto ad amministrazione di sostegno, dalla struttura ospedaliera presso la quale era ricoverato, in assenza di idonea autorizzazione del Giudice Tutelare e dell'Amministratore di Sostegno.

La suindicata condotta, infatti, pur integrando il requisito della volontà, appare priva dell'elemento soggettivo relativo alla coscienza, da parte della moglie, di porre in essere una azione delittuosa penalmente sanzionabile.

Non è configurabile il reato di sottrazione di persone incapaci, laddove in corso di istruttoria sia risultata carente la prova di una reale ed assoluta incapacità di intendere e di volere del soggetto passivo, non essendo all'uopo sufficiente la sussistenza di una procedura di amministrazione di sostegno nei confronti del soggetto passivo medesimo. (Luca Basciani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Luca Basciani – Studio Legale Basciani – Volpe, Avv. Lorenzo Perra


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