Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14020 - pubb. 19/01/2016
Legge Fornero e prescrizione quinquennale dei crediti retributivi in costanza di rapporto
Tribunale Milano, 16 Dicembre 2015. Est. Di Leo.
Prescrizione – Sospensione – Crediti retributivi – Riforma Fornero
Dall’entrata in vigore della legge n. 92 del 18 luglio 2012 (c.d. Legge Fornero) non decorre più la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi in costanza di rapporto. Infatti, il ridimensionamento previsto dalla nuova legge per le tutele (art. 18 dello St. Lav.) potrebbe causare nel lavoratore un “timore nel far valere le proprie ragioni” tale da essere idoneo a sospendere la decorrenza della prescrizione fino al giorno di cessazione del rapporto. (1) (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Daverio – Studio Daverio & Florio
Il testo integrale
(1) La sentenza del Tribunale di Milano in esame decide una controversia sorta da un ricorso di alcuni lavoratori part-time che lamentavano una disparità di trattamento rispetto ai colleghi a tempo pieno. I ricorrenti chiedevano il riconoscimento delle differenze retributive provocate da un trattamento economico discriminatorio (con violazione dell’art. 4 della legge n. 61/00) a causa di un sistema di computo di alcune voci retributive più sfavorevole rispetto a quello applicato ai colleghi in regime di tempo pieno.
Il Tribunale di Milano ha rifiutato l’eccezione di parte datoriale che chiedeva il decorso, in costanza di rapporto, del termine di prescrizione quinquennale dalla pretesa maturazione dei crediti retributivi di lavoro. Mentre prima della Riforma Fornero era consolidato che, per i lavoratori tutelati dalla tutela reale dell’art. 18 St. Lav., la prescrizione decorresse in corso di rapporto (cfr. ex multis Cass. 1268/1976 o Cass. 11644/2004), la sentenza milanese ha affermato che la prescrizione non decorre più durante la permanenza del rapporto di lavoro, anche se tutelato dall’art. 18 St. Lav. Così come riformulato dalla Legge Fornero, ma decorra piuttosto dalla cessazione del rapporto
L’inversione interpretativa trova il suo fulcro argomentativo nella riforma contenuta nella Legge Fornero, la quale ha ridimensionato la tutela offerta dall’art. 18 St. Lav. Contro i licenziamenti illegittimi; il Tribunale ricorda che il nuovo testo dell’art. 18 St. Lav. Non garantisce più al lavoratore una tutela reale (con reintegrazione nel posto di lavoro), ma prevede solamente una serie di sanzioni indennitarie di misura variabile per i vari casi di licenziamento illegittimo (salvo alcuni casi gravi e tassativi).
Nelle motivazioni della sentenza in esame, la minore tutela di cui giovano questi lavoratori esporrebbe questi ultimi al “timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”.
Il Giudice fonda la sua argomentazione su di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per cui “la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto” (Cass. n. 23227 del 13 dicembre 2004, 20987/2004, 11793/2002).
Nel caso in questione, la decisione quindi riconosce le differenze retributive dal luglio 2007 (come da conteggi condivisi delle parti), “ossia nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore delle menzionata legge n. 92 del 2012”.
Tuttavia, applicando il principio statuito dal Giudice milanese, è lecito concludere che nel caso di diritti retributivi sorti anteriormente al 18 luglio 2012 (giorno di entrata in vigore della Riforma Fornero), la prescrizione quinquennale decorra fino a tale data, per poi essere sospesa fino alla data di cessazione del rapporto.
In conclusione, se il principio andrà affermandosi in giurisprudenza, troverà sicuramente applicazione anche ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, che concluderanno il contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act, per i quali sono ancor più residuali i casi in cui sia prevista la reintegra come conseguenza dell’illegittimità del licenziamento. (Avv. Fabrizio Daverio - Studio Daverio&Florio)
Testo Integrale