Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13885 - pubb. 22/12/2015
Provvedimenti cautelari in materia di contratti derivati
Tribunale Genova, 30 Novembre 2015. Est. Emanuela Giordano.
Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Funzione di copertura – Causa in concreto – Fumus boni iuris – Insussistenza
Procedimento ex art.700 c.p.c. – Contratti derivati – Oggetto del contratto – Mark to market – Fumus boni iuris – Insussistenza
Il contratto di Interest Rate Swap (IRS) è un contratto atipico, di natura aleatoria, caratterizzato dallo scambio, a scadenze prefissate, dei flussi di cassa prodotti dall’applicazione di diversi tassi ad uno stesso capitale di riferimento. L’aleatorietà si atteggia, tuttavia, in maniera differente a seconda della funzione in concreto perseguita dalle parti, distinguendosi ipotesi in cui l’elemento aleatorio costituisce l’unica ragione determinante le parti alla stipulazione del negozio, da altre in cui esso costituisce solo una componente della più complessa causa contrattuale, rivestendo il contratto finalità ulteriori, quali quella di protezione o di copertura da rischi. Tale situazione ricorre ove il contratto di IRS sia stipulato da un imprenditore che intenda tutelarsi dall'oscillazione dei tassi in riferimento ad un mutuo a tasso variabile. Il contratto di swap assume in questo caso una precisa logica che lo avvicina alla causa assicurativa: la causa in concreto è dunque quella di cautelarsi da un rischio preesistente, costituito per il cliente dal fatto di essere esposto all’incertezza dell’oscillazione dei tassi. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)
Il Mark to Market costituisce la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attendibili in forza dello scenario esistente in un dato momento. Oggetto del contratto di IRS non è dunque lo scambio di flussi attesi, bensì quello di flussi reali futuri. Conseguentemente, il differenziale dei contrapposti flussi finanziari, determinato attraverso il Mark to Market non è l’oggetto del contratto ma l’espressione del suo valore in un determinato momento; il fatto poi che tale valore, proprio perché mutevole nel tempo, debba essere esplicitato nella nota integrativa in base alla previsione di cui all’art. 2427-bis c.c. non vale a costituirlo come oggetto del contratto. (Nicola Scopsi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Nicola Scopsi
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