Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13827 - pubb. 10/12/2015

Prescrizione del diritto alla ripetizione

Tribunale Verona, 27 Ottobre 2015. Est. Eugenia Tommasi di Vignano.


Liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod.civ.

Domanda di rettifica del saldo

Prescrizione dell’azione di ripetizione del correntista: dies a quo dall’annotazione a debito e non dalla chiusura del conto

Anatocismo

Usura e Istruzioni della Banca d’Italia nel regime anteriore alla L. 2/09

CMS: nullità per indeterminatezza della clausola

Onere di documentare i flussi di denaro sul conto corrente bancario e art. 2697 cod.civ.

Finanziamento concesso per ripianare una pregressa esposizione di conto corrente e principio di causalità del negozio



Rientra nell’onus probandi del fideiussore che eccepisca la propria liberazione ex art. 1956 cod.civ. la dimostrazione del duplice requisito della concessione di nuovo credito da parte della banca (requisito oggettivo) e della consapevolezza della banca stessa del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore (requisito soggettivo).

La situazione di tensione finanziaria dell'impresa affidata, pur imponendo un prudente monitoraggio da parte della banca, non è di per sé indice tale da imporre alla banca stessa la repentina revoca degli affidamenti.

La concessione di nuovo credito da parte del creditore ex art. 1956 cod.civ. assume rilevanza rispetto alla liberazione del fideiussore soltanto nei casi nei quali essa si traduca in una violazione del dovere di solidarietà contrattuale gravante sul creditore, nella cui osservanza trova realizzazione l'obbligo del creditore di comportarsi secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, sicché, in assenza di indici specifici che il nuovo credito è concesso al debitore in danno del fideiussore, cioè nonostante la consapevolezza del creditore del sopravvenuto rischio di insolvenza del garantito, deve escludersi che il consentire temporaneamente e prudenzialmente da parte della banca la prosecuzione del rapporto senza interromperlo in via di autotutela e, quindi, senza impedire gli atti di utilizzazione della provvista da parte del debitore, integri di per sé un comportamento contrario a buona fede, dovendo semmai ritenersi contraria a buona fede la repentina revoca da parte della banca di ogni affidamento o linea di credito alla prima comparsa di indici di debolezza finanziaria del debitore non univoci e potenzialmente leggibili come sintomatici di una condizione di temporanea o comunque superabile difficoltà dell'impresa. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)

Proposta dal cliente l’azione di nullità con rettifica del saldo del conto corrente, l’individuazione di fatti qualificabili quali ‘pagamenti’ del cliente alla banca in corso di rapporto assume rilevanza autonoma come materia di eccezione quando la banca eccepisca la prescrizione del connesso diritto restitutorio del correntista: in tal caso, l’esistenza di pagamenti ultradecennali opera come limite all’azione di nullità (cfr. art. 1422 cod.civ.), impedendo che nella rideterminazione del dare-avere si tenga conto del credito restitutorio del correntista.

La domanda di rettifica del saldo passivo del conto in favore del correntista comporta di per sè anche effetti restitutori quando il saldo rettificato decresce da negativo ‘-n’ sino a saldo zero.

Deve escludersi l’interesse del correntista ex art. 100 c.p.c. al mero accertamento di un eventuale credito irripetibile, salva puntuale specificazione da parte dell’attore dell’interesse concreto e attuale ad agire, cioè del risultato utile concretamente conseguibile dall’accertamento del credito prescritto. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)

In applicazione del principio generale secondo il quale la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod.civ., deve ritenersi che anche la domanda giudiziale del correntista di accertamento negativo del credito della banca (intimamente connessa a quella di rettifica del saldo) interrompa la prescrizione della eventuale domanda restitutoria della prestazione eseguita dal cliente in esecuzione del negozio nullo, essendo quest’ultima una domanda strettamente conseguenziale a quella di accertamento della nullità.

Il principio generale per cui la domanda giudiziale del correntista di accertamento negativo del credito della banca interrompe la prescrizione della eventuale domanda restitutoria della prestazione eseguita dal debitore in esecuzione del negozio nullo trova uno specifico fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 1832, 2 comma, 1852 e 2935 cod.civ..

La sequenza di annotazioni - incidendo sul saldo disponibile del conto, che si modifica di momento in momento - determina uno spostamento patrimoniale immediato dal correntista in favore della banca, cioè di fatto un ‘pagamento’ autonomo ed anticipato rispetto all'evidenza contabile che di esso offre l'estratto conto comunicato al correntista alla prima chiusura periodica successiva all'annotazione. Dovendosi ritenere dimostrato ex art. 1852 cod.civ. che il correntista può in ogni momento esercitare il proprio diritto al pagamento delle somme risultanti a suo credito (diversamente da quanto accade nel conto corrente ordinario ex art. 1823 cod.civ., in cui sono inesigibili sino a scadenza i crediti di entrambi i correntisti), deve correlativamente ritenersi che egli possa esercitare tale diritto dalla data di ciascuna annotazione di poste passive da parte della banca, in quanto incidente immediatamente sul saldo a suo credito e, quindi, integrante uno spostamento patrimoniale (anche ai sensi dell’art. 2033 cod.civ.) che, ove indebito, cioè mancante di una causa giustificativa, è suscettibile di ripetizione, con la conseguenza che la prescrizione dell'azione di ripetizione del correntista decorra non già dalla chiusura definitiva del conto bensì dalla data di ogni singola annotazione in conto da parte della banca. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)

A fronte di clausole anatocistiche nulle per l’intera durata del rapporto, il saldo finale del conto va ricalcolato conteggiando gli interessi convenzionali senza alcuna capitalizzazione, in conformità a quanto affermato da Cass. 24418/10 sullo specifico tema della capitalizzazione. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)

In tema di usura, per il periodo precedente all’entrata in vigore della L. n. 2/09, non si condivide l'assunto teorico che ricollega il metodo di calcolo del TEG alla diretta applicazione del principio di cui all'art. 644, 4 comma cod.pen., che ricomprende nel calcolo del TEG anche la CMS, poiché: a) porta alla ‘disapplicazione’ delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108/96, che espressamente escludono la CMS dal computo del TEG prevedendone la rilevazione separata, senza tuttavia considerare che la stessa legge 108/96, nel rimettere all'autorità amministrativa ministeriale il compito del rilevamento periodico dei tassi, esige la rilevazione comparata di “…operazioni della stessa natura”, cioè di elementi omogenei tra loro, quali non sono gli interessi e la CMS, ove concepita come “…il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto”; b) non tiene conto del fatto che, riconosciuta nell'art. 644 una norma penale in bianco suscettibile di eterointegrazione per la determinazione del “…limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, sono gli stessi Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96 e, quindi, integrativi della stessa norma penale (cfr. art. 644, 3 comma, cod.pen.), ad elevare a rango di legge il criterio tecnico della B.I.; c) contrasta con la ultima parte del 2 comma dell'art. 2 bis della legge n. 2/09, che ha previsto l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG solo a partire dalla data dell’entrata in vigore della legge stessa, confermando per il periodo precedente la disciplina anteriormente in vigore. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)

In tema di CMS, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento ‘x’ di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di ‘n gg’ di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall’art. 1346 cod.civ. in materia di requisiti dell’oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)

Il criterio di distribuzione dell'onere di documentare i flussi di denaro sul conto corrente bancario va agganciato al principio di cui all’art. 2697 cod.civ. (“chi vuol fare valere in giudizio un diritto ha l’onere di provarne i fatti costitutivi”), con l’effetto di far gravare sull'attore in senso sostanziale, cioè su colui il quale fa valere la pretesa in giudizio, il relativo onere probatorio, sicchè sulla banca ricorrente in via monitoria grava l'onere di produrre non solo la documentazione contrattuale inerente il rapporto fatto valere in giudizio ma anche tutti gli estratti conto, rappresentativi dei flussi finanziari sul conto, cioè il dettaglio crono-contabile del credito azionato. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)

Il finanziamento concesso per ripianare una pregressa esposizione di conto corrente non è di per sé privo di causa, tenuto conto che: 1) il contratto di mutuo è un contratto a causa tipica; 2) nel nostro ordinamento, il difetto di causa negoziale si traduce nell'assenza di una funzione concreta del negozio, tale da rendere ingiustificata l'operazione economica sottesa al contratto, e, a differenza del tipo negoziale (che opera principalmente sul fronte della configurabilità dell'operazione quindi della tipicità della figura negoziale), la causa (‘concreta’) opera prevalentemente sul piano della atipicità e pone essenzialmente problemi di liceità dell'interesse concretamente perseguito dalle parti; 3) sul piano della cd. ‘causa concreta’, cioè della finalità concretamente impressa dalle parti all’operazione economica, il mutuo stipulato per estinguere una preesistente scopertura di conto corrente realizza un operazione di consolidamento del debito a breve con un debito a medio o lungo termine, cioè una sorta di ristrutturazione del debito, cosicchè la causa di ‘finanziamento’ dell’erogazione - ferma restando la traditio rei per il perfezionamento del contratto reale di mutuo - si rinviene nella dilazione del pagamento dovuto, che, anche al di fuori della tipicità causale, realizza una operazione comunque diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico ex art. 1322 cod.civ.. (Eugenia Tommasi di Vignano) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari


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