Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13801 - pubb. 09/12/2015
Estinzione del giudizio come conseguenza della nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi e della mancata successiva integrazione dell’onere di allegazione che incombe su parte attrice
Tribunale Padova, 18 Giugno 2015. Est. Marani.
Mancato rispetto della pari temporaneità nell’applicazione dell’anatocismo – Anatocismo – Commissioni di massimo scoperto – Interessi usurari – Variazione tassi di interesse – Indeterminatezza della causa petendi – Ordinanza di integrazione della citazione – Onere della prova – Non sufficiente precisione della memoria integrativa – Nullità della citazione – Estinzione del giudizio
Qualora il difetto dell’onere di allegazione dell’attore, eccepito dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, e rilevato dal G.I. con ordinanza dichiarativa della nullità della citazione, non venga sanato da parte attrice nel termine disposto dal Giudice ai sensi dell’art. 307, III comma c.p.c. per il rinnovo della citazione, il processo si estingue. (1) (Carlo Rossi Chauvenet) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Carlo Rossi Chauvenet
Il testo integrale
(1) E’ quanto ha statuito il Tribunale di Padova, nel giudizio promosso da un correntista contro la banca, volto a far valere la nullità delle clausole contrattuali di pretesa natura anatocistica, delle commissioni di massimo scoperto e dei supposti interessi usurari. Il Tribunale patavino, in particolare, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art 307 c.p.c., a seguito della mancata integrazione della citazione da parte dell’attore in sede di memoria integrativa, disposta dal G.I. al fine di consentire la rinnovazione della domanda.
Secondo il Tribunale, la mancata precisazione degli elementi fondanti le pretese attoree, nella memoria di integrazione della domanda, causa l’estinzione del processo ex art. 307 c.p.c..
A seguito di una prima ordinanza di integrazione della citazione, il Giudice ha statuito che l’atto integrato deve considerarsi una forma di rinnovazione, interpretando quindi estensivamente l’art. 307 c.p.c.. La mancanza di precisione della rinnovata domanda, quindi, non può che avere come esito la nullità dell’atto ex art 164 c.p.c. e la conseguente estinzione del giudizio.
Nel caso di specie le sole questioni sufficientemente determinate dall’attore erano quelle relative all’anatocismo e alle commissioni di massimo scoperto, troppo poco secondo il Tribunale, considerando che il giudizio (in base agli intendimenti attorei e secondo logica) deve essere improntato ad affrontare tutte le problematiche che possono influire sul rapporto dare/avere tra correntista e banca, indicando non soltanto con sufficiente precisione le singole clausole contrattuali e disposizioni di legge che si presumono violate, ma anche gli altri elementi costitutivi del rapporto, come i tassi di interesse o le singole operazioni contestate, al fine di evitare la c.d. parcellizzazione della domanda, sovente stigmatizzata dalla Suprema Corte come abuso di processo. (Carlo Rossi Chauvenet)
Testo Integrale