Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13740 - pubb. 27/11/2015

Protezione sussidiaria e status di rifugiato: in materia di pena di morte

Cassazione civile, sez. VI, 12 Febbraio 2015, n. 2830. .


Protezione Internazionale – Rischio di essere sottoposto alla pena di morte



In tema di protezione internazionale, il cittadino straniero che è imputato di un delitto comune (nella specie, omicidio durante una rissa), punito nel Paese di origine con la pena di morte, non ha diritto al riconoscimento dello "status" di rifugiato politico poiché gli atti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, non sono collegati a motivi di persecuzione inerenti alla razza, alla religione, alla nazionalità, al particolare gruppo sociale o all'opinione politica, ma unicamente alla protezione sussidiaria riconosciuta dall'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 qualora il giudice di merito - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno.


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