Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13635 - pubb. 09/11/2015

Gravi irregolarità ex art. 1129 c.c. e revoca dell'amministratore

Tribunale Mantova, 22 Ottobre 2015. Pres., est. Bernardi.


Condominio - Gravi irregolarità previste dall’art. 1129 c.c. - Revoca dell’amministratore - Poteri dell’Autorità Giudiziaria



Ove ricorra una delle ipotesi astrattamente considerate dall’art. 1129 c.c. quali gravi irregolarità, l’autorità giudiziaria, può disporre la revoca dell’amministratore solo se venga ravvisato in concreto un comportamento contrario ai doveri imposti per legge, con esclusione di ogni automatismo (nel caso di specie la ritardata predisposizione del rendiconto annuale e della convocazione dell’assemblea da parte dell’amministratore è stata ritenuta giustificata in considerazione della mancata disponibilità della documentazione contabile necessaria per predisporre il bilancio). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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