Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13532 - pubb. 21/10/2015

Conto corrente con apertura di credito, rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale, illegittimità interessi ultralegali, C.M.S. ed altri oneri con rinvio al paramento cd. 'uso piazza'

Tribunale Chieti, 16 Ottobre 2015. Est. Valletta.


Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Illegittimità interessi ultralegali, C.M.S. ed altri oneri con rinvio al paramento cd. “uso piazza” - Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi - Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute



In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali con rinvio al cd. “uso piazza”, le C.M.S. e neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, sia prima che dopo il 2000 in assenza di espressa pattuizione e pari periodicità. In punto di prescrizione l'eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la prescrizione è stata interrotta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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