Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13520 - pubb. 19/10/2015
Spese di Giustizia e art. 97 c.p.p.
Corte Costituzionale, 15 Ottobre 2015, n. 201. Est. Morelli.
Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio - Legittimazione a proporre istanza nei confronti dello Stato - Estensione, in base all'interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente, al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce. Non coglie nel segno la censura rinvenibile nella asserita ingiustificata disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi, ad avviso del rimettente, tra il sostituto di un difensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. – ammesso alla liquidazione erariale per l’attività svolta in udienza, in conseguenza appunto della sua equiparazione, a tale effetto, al difensore di ufficio – e il sostituto, “con delega” del difensore di fiducia, cui il diritto a tale liquidazione non è riconosciuto; infatti, nel primo caso, stante l’assenza in udienza del difensore di fiducia o di un suo incaricato, il sostituto è nominato direttamente dal magistrato procedente; diversamente, nel secondo caso, il sostituto interviene su delega del titolare della difesa dell’imputato, per cui il suo diritto a compenso per l’attività svolta inerisce al rapporto con il delegante o, al più, con il cliente del medesimo, ma non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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