Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13231 - pubb. 31/08/2015
Art. 120 t.u.b.: divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014
Tribunale Milano, 29 Luglio 2015. Est. Margherita Monte.
Associazioni consumatori – Legittimazione ad agire – Inibitoria – Interessi collettivi – Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
Divieto di anatocismo – Capitalizzazione – Conteggio
Divieto di anatocismo – Efficacia – Deliberazione Cicr
Divieto di anatocismo – Deliberazione Cicr 9 febbraio 2000 – Inefficacia
Divieto di anatocismo – Compatibilità diritto comunitario – Diritto di stabilimento – Libera prestazione dei servizi
Azioni inibitorie collettive – Giusti motivi d’urgenza – Effettività della tutela
Le associazioni di consumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere l’inibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali l’applicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrato con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
La modifica dell’art. 120, II comma Tub di cui all’art. 1, comma 629 L. n. 147/13, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall’interpretazione letterale dell’espressione “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”, in collegamento col successivo periodo che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, esclusivamente sulla sorte capitale. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
L’efficacia del divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR che potrà esclusivamente regolare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi senza poter in alcun modo derogare alla norma primaria. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
La modifica dell’art. 120 t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che non può ritenersi in vigore ai sensi dell’art. 161, comma 5, t.u.b., norma limitata al regime transitorio conseguente all’entrata in vigore del d.lgs 358/1993. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Il divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto (i) la materia non è armonizzata a livello comunitario; (ii) gli Stati Membri possono regolare autonomamente la materia dell’anatocismo; (iii) alla luce della definizione di “restrizione” fornita dalla Corte di Giustizia si deve escludere che la normativa di uno Stato membro comporti una restrizione ai sensi degli artt. 49 e 56 del Trattato FUE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o più interessanti dal punto di vista economico. La nozione di “restrizione” ricomprende, infatti, le misure adottate da uno Stato membro che pregiudichino l’accesso al mercato per le imprese di altri Stati membri, ostacolando in tal modo il commercio intracomunitario. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
I giusti motivi d’urgenza cui fa riferimento l’art. 140, ottavo comma, cod. cons., devono essere individuati, alla luce del principio di effettività della tutela inibitoria collettiva, nell’esigenza di prevenire il diffondersi di danni presso un numero indeterminato di consumatori i quali, in mancanza di tutela collettiva, potrebbero rinunciare a chiederne il ristoro, ritenendo antieconomici i costi dell’azione individuale. (Paolo Fiorio) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paolo Fiorio
Il testo integrale
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