Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13152 - pubb. 29/07/2015
Il comportamento della banca che agisce in giudizio o vi resiste senza considerare principi pacificamente affermati e riproponendo argomenti già ampiamente dibattuti integra la colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.
Tribunale Pescara, 23 Luglio 2015. Est. Casarella.
Contratti bancari – Principi pacifici nell’ordinamento – Art. 96 c.p.c.
Il comportamento della banca che agisce in giudizio o vi resiste senza considerare principi pacificamente affermati da tanti anni, come pure riproponendo argomenti già ampiamente dibattuti, non può che integrare la colpa grave che l’ordinamento sanziona ex art. 96 c.p.c. Si tratta, in specie, di principi quali quello della nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi su piazza prevedendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi creditori e quello della simultanea esistenza della liquidità ed esigibilità di ambedue i crediti ai fini dell’applicazione dell’art. 1194 c.c.. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Cuppone
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