L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13073 - pubb. 16/07/2015
Arbitro avvocato: liquidazione del compenso mediante applicazione dei parametri per l'attività stragiudiziale su base oraria
Tribunale Verona, 26 Giugno 2015. Est. Vaccari.
Liquidazione del compenso per arbitri di arbitrato rituale – Tipo di giudizio con il quale richiederla e parametri utilizzabili per la liquidazione sulla base del d.m.140/2012
Giudizio per la liquidazione del compenso di arbitri – Esclusività della proposizione nelle forme di cui all’art. 814, secondo comma, c.p.c. – Esclusione – Ammissibilità del procedimento ex art. 702 ter c.p.c. – Sussiste
Parametri per la liquidazione del compenso per un arbitro avente la qualità professionale di avvocato – Ricorso ai parametri di cui all’art. 3, comma 2, del d.m.140/2012 in tema di attività stragiudiziale – Ammissibilità – Sussiste
Il procedimento per la liquidazione degli onorari spettante agli arbitri non deve necessariamente essere promosso e svolgersi nelle forme di cui all’art. 814 c.p.c., atteso che con tale tipo di giudizio possono concorre tanto un ordinario giudizio cognitivo quanto il procedimento monitorio o il procedimento sommario di cognizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La liquidazione del compenso spettante all’arbitro di un arbitrato rituale da effettuarsi, in ragione della qualità professionale dell’arbitro stesso sulla base del d.m.140/2012, deve avvenire, in difetto di una previsione specifica riguardante i criteri utilizzabili a tal fine, sulla base dei parametri di cui all’art. 3, comma 2, di tale regolamento in tema di attività stragiudiziale, ad essa dovendo ricondursi quella di arbitro. Peraltro l’unico parametro concretamente utilizzabile ai predetti fini è quello del compenso orario, da determinarsi sulla base del valore di mercato dello stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Massimo Vaccari
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