Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12941 - pubb. 01/07/2015

Modalità di scelta dell'organismo di mediazione, limiti alla facoltà del mediatore di formulare proposte di conciliazione, importanza della partecipazione personale delle parti

Tribunale Vasto, 23 Giugno 2015. Est. Pasquale.


Mediazione - Delegata del giudice - Scelta dell'organismo di mediazione - Regolamento con clausole limitative del potere del mediatore di formulare la proposta di conciliazione anche quando le parti non ne facciano concorde richiesta

Mediazione - Mancato raggiungimento di un accordo amichevole - Proposta di conciliazione da parte del mediatore in mancanza di concorde richiesta delle parti - Passaggio fondamentale della procedura di mediazione - Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo - Conseguenze - Introduzione nell'ordinamento di meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia

Mediazione - Partecipazione personale delle parti - Necessità

Mediazione - Mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo - Improcedibilità della domanda - Irrogazione della sanzione pecuniaria

Mediazione - Onere del mediatore di verbalizzare i motivi addotti dalle parti per giustificare la mancata comparizione personale - Provvedimenti atti ad assicurare la presenza personale delle parti - Necessità



Nella scelta dell’organismo di mediazione, è opportuno che le parti si rivolgano ad enti il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta; tali previsioni regolamentari frustrano, infatti, lo spirito della norma – che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo – e non consentono al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare personalmente, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire per la parte attrice causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Incombe sul mediatore l’onere di verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale e, comunque, di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle stesse, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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