L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12863 - pubb. 22/06/2015
Mancata iscrizione all'albo dei mediatori e disapplicazione della norma interna contraria al principio della liberalizzazione dei servizi nel mercato interno
Appello Milano, 20 Maggio 2015. Est. Carla Romana Raineri.
Arbitrato - Impugnazione del lodo - Errores in iudicando - Esclusione - Contrarietà del lodo all'ordine pubblico - Dispositivo ex se lesivo di tale principio
Mediazione - Mancata iscrizione all'albo - Violazione di previsione di legge qualificabile come d'ordine pubblico - Esclusione - Limitazione contraria alla libera circolazione dei servizi - Violazione del Trattato della Comunità europea - Parziale recepimento della direttiva 2006/123/CE che ha disposto la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno
Arbitrato - Decisione - Omesso rilievo di una eventuale causa di nullità del contratto oggetto di statuizione - Contrarietà all'ordine pubblico - Esclusione
Dalla impossibilità di dedurre errores in iudicando delle impugnative di lodi arbitrali proposte successivamente alla riforma è possibile coerentemente desumere che è solo il "contenuto concreto" dell'accordo che può determinare la contrarietà dello stesso all'ordine pubblico e non già la violazione della normativa applicata dagli arbitri al rapporto controverso, ove questa non si sia trasfusa in un dispositivo ex se lesivo di tale principio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La mancata iscrizione all'albo dei mediatori non rientra nel novero dei mala in sé, contrari alle regole fondamentali dell'ordinamento, bensì dei mala quia prohibita, conseguenti a previsioni di legge non qualificabili come d'ordine pubblico, bensì inerenti a profili organizzativi della professione di mediatore. In ogni caso, la mancata iscrizione all'albo dei mediatori non solo non si configura come una nullità declinabile in termini di contrarietà all'ordine pubblico, anzi siffatta limitazione potrebbe giustificare la disapplicazione della norma interna in quanto in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi che costituisce uno dei principi cardine su cui si fonda l'Unione europea, in quanto previsto dagli articoli 49 - 55 del Trattato della Comunità europea. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è possibile affermare che una decisione arbitrale sia contraria all'ordine pubblico laddove abbia omesso di rilevare un'eventuale causa di nullità del contratto su cui ha statuito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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