Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12858 - pubb. 18/06/2015

Nelle società cooperative è nulla la clausola di gradimento contenuta nello statuto che demanda ad un terzo il preventivo benestare per la nomina delle cariche sociali

Tribunale Rimini, 12 Novembre 2014. Est. Bernardi.


Società di capitali – Statuto – Clausola di gradimento che demanda ad un soggetto terzo il preventivo gradimento per la nomina delle cariche sociali – Nullità ex art 2379 primo comma c.c. – Sussistenza – Delibera assembleare che introduce detta clausola nello statuto – Nullità per illiceità dell’oggetto



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2379 primo comma c.c., deve dichiararsi la nullità della delibera assembleare, con riferimento alla nomina delle cariche sociali nelle società cooperative, che introduce nello statuto una clausola che prevede il gradimento, da parte di un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale, dei nominativi chiamati a ricoprire dette cariche; siffatta clausola è nulla in quanto viola il principio della libera espressione del diritto di voto e quello della inderogabilità della competenza assembleare per la nomina degli organi sociali, principio quest’ultimo rafforzato in materia di Banche di Credito Cooperativo dall’art. 33 del Testo Unico Bancario.

(Decisione resa in fattispecie in cui lo statuto di una Banca di Credito Cooperativo prevedeva che “I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci, compresi i supplenti, sono eletti dall’Assemblea tra i nominativi per i quali il Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo avrà espresso il proprio preventivo gradimento. Il Direttore Generale è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i nominativi di gradimento del predetto Fondo”). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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