Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12851 - pubb. 18/06/2015
Non è riconoscibile il trust diretto a ledere la garanzia patrimoniale dei creditori nel quale il disponente non perde il controllo dei beni in esso conferiti
Tribunale Monza, 13 Maggio 2015. Est. Buratti.
Espropriazione forzata - Opposizione di terzi ex art. 619 c.p.c. - Iscrizione di ipoteca - Interesse ad agire - Esclusione
Trust - Autonomo potere di gestione e di controllo del bene da parte del trustee - Necessità - Perdita di controllo apparente - Nullità - Sham trust
Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter c.c. - Meritevolezza degli interessi - Scopo lecito non altrimenti raggiungibile con gli strumenti tipici - Causa concreta dell'istituto dell'atto di destinazione
Trust - Violazione del principio della garanzia patrimoniale - Non riconoscibilità
L'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata; il fatto dell'iscrizione dell'ipoteca di per se stesso non giustifica un interesse ad agire con lo strumento dell'opposizione di cui all'articolo 619 c.p.c., interesse che può sorgere solo una volta che sia iniziata la vera è propria espropriazione forzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'articolo 2 della convenzione dell'Aja impone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente. Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La meritevolezza degli interessi cui fa riferimento l'articolo 2645 ter c.c. va identificata nell'idoneità del programma negoziale al raggiungimento dello scopo lecito, che non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati. Tale elemento, che è presunto dall'ordinamento per le figure negoziali tipiche, integra la causa concreta dell'istituto dell'atto di destinazione, quel programma negoziale che altrimenti rimarrebbe incompleto e non meritevole di tutela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione sua propria e, per il fatto di porsi quale strumento diretto a ledere l'interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale del debitore, si contrappone alle norme inderogabili interne dell'ordinamento italiano e si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'articolo 15 della convenzione dell'Aja. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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“Il trust in Italia”
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