Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12778 - pubb. 04/06/2015

Scelta del cliente di far valere la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro con riferimento ad alcune delle operazioni svoltesi nel rapporto con la banca

Tribunale Milano, 29 Aprile 2015. Est. Ferrari.


Contratti bancari – Difetto di forma scritta del contratto quadro – Nullità di protezione – Scelta del cliente di azionarla con riferimento solo ad alcune delle operazioni inserite nel rapporto con la banca – Esercizio abusivo del diritto – Esclusione



Nell’ambito dei contratti bancari la scelta del cliente di far valere la nullità per difetto di forma scritta del contratto quadro ex art. 23 TUF con riferimento non a tutte, ma solo ad alcune delle operazioni svoltesi nel rapporto con la banca non si configura come un esercizio abusivo del diritto, perché l’istituto della nullità di protezione si conforma esattamente sul concreto interesse del cliente che la fa valere. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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