Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1275 - pubb. 30/06/2008

Finalità dei doveri informativi e responsabilità precontrattuale

Tribunale Siracusa, 13 Maggio 2008. Est. Veronica Milone.


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Finalità – Raggiungimento del miglior risultato possibile in rapporto alle esigenze del cliente – Prodotto finanziario My Way – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza.



La finalità sottese alla disciplina dettata in materia di servizi di intermediazione finanziaria dall’art. 21 d.lgs n. 58/98 e dall’art. 26 del reg. Consob 11533/98 non è quella di imporre l’osservanza, da parte del soggetto abilitato alla prestazione dei servizi di investimento, di un mero dovere formale di informazione, diligenza e trasparenza, bensì quella di assicurare all’investitore il supporto di un esperto che con rettitudine e chiarezza gli consenta di orientarsi nella scelta di un prodotto finanziario consono alle proprie personali esigenze e al profilo di rischio prescelto e che gli permetta, quindi, di realizzare il miglior risultato auspicabile. Qualora, pertanto, all’investitore venga proposto un prodotto del tutto inadeguato alle sue esigenze (nella specie contratto My Way) l’intermediario risponderà dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale per avere indirizzato l’investitore nella scelta di un programma di investimento non adeguato alle sue necessità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


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