Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12633 - pubb. 14/05/2015
Ordinanza ex art.702 ter e ripetizione di interessi anatocistici
Tribunale Pavia, 04 Maggio 2015. Est. Pirola.
Conto corrente – Interessi anatocistici – Specifica pattuizione per iscritto – Assenza clausola contrattuale – Nullità – Ricalcolo
Conto corrente – Commissione massimo scoperto – Specifica pattuizione per iscritto – Indeterminatezza clausola contrattuale – Nullità – Ricalcolo
Conto corrente – Spese di tenuta e chiusura del conto – Specifica pattuizione per iscritto – Indeterminatezza della clausola contrattuale – Nullità – Ricalcolo
Conto corrente – Decorrenza valuta – Specifica pattuizione per iscritto – Ricostruzione
La clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici deve essere specificamente approvata per iscritto. In difetto di tale espressa previsione contrattuale, pertanto, tutte le somme versate dal correntista all’istituto di credito a tale titolo sono da ritenersi versate senza causa. Per l’effetto, gli interessi a debito del correntista devono essere (ri)calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, con tasso determinato dal valore – minimo per gli interessi debitori e massimo per quelli creditori – dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti ad ogni chiusura trimestrale del conto. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Deve essere dichiarata la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, se la stessa non è stata specificamente approvata per iscritto o se dal contratto risulta assolutamente indeterminato il criterio di calcolo del relativo tasso. Tale clausola, cioè, deve indicare in modo chiaro il tasso, i suoi criteri di applicazione e la periodicità dell’applicazione stessa. In difetto di tali indicazioni, la clausola è senz’altro nulla per indeterminatezza: così derivandone che le somme addebitate a titolo di c.m.s. sono pagate senza causa, con gli effetti che ne derivano in termini di restituzione e ricalcolo. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Sono nulle le clausole che prevedono spese di gestione e chiusura del conto, se non sono state specificamente pattuite o hanno oggetto indeterminato. Ne deriva che le somme addebitate al cliente a tale titolo sono illegittime, con le relative conseguenze in termini di restituzione e ricalcolo. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
In assenza di specifica pattuizione scritta, l’istituto di credito non può differire la decorrenza della valuta ad un giorno diverso da quello dell’effettivo accreditamento della somma sul conto. In caso di illegittimo differimento occorrerà quindi procedere alla ricostruzione del rapporto a partire dalla data di valuta di ciascuna operazione, essendo quello il giorno effettivo di disponibilità della somma. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marco Campanella
Il testo integrale
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