Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1255 - pubb. 18/06/2008

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, elementi di valutazione

Tribunale Torino, 11 Giugno 2008. Pres., est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva – Concessione del beneficio – Discrezionalita’ – Criteri.



A seguito della sentenza della Corte cost. 4 luglio 2006, n. 255, la concessione del beneficio della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena residua (c.d. indultino) dipende dagli stessi elementi rilevanti ai fini dell’applicazione delle altre misure alternative alla detenzione e, in particolare, dall’eventuale previa esperienza di permessi premiali. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di

TORINO

 

in persona dei signori

Dott. Giuseppe Vignera                                                         Presidente estensore

Dott. Pier Marco Salassa                                                Magistrato di sorveglianza

Dott. Paolo Lombardo                                                           Esperto componente

Dott. Angela La Gioia                                                            Esperto componente

 

emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso il provvedimento in data 29.04.2008 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, con il quale veniva rigettata la sua istanza di sospensione condizionata dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva, in relazione alla pena di cui a provvedimento cumulo n. 905/06 res del 13.06.2007 Proc. Rep. c/o Tribunale Palermo, nei confronti di L. A., nato a XX il XX.XX.XXXX, detenuto presso la Casa Circondariale di Vercelli, difeso dagli Avv. Giuseppe BERNARDO e Avv. Serena BORNENGO del Foro di Torino, di fiducia.

IL TRIBUNALE:

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all’interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (respingersi) del rappresentante del P.M., dott. Beconie del difensore;

OSSERVA

Con provvedimento in data 29 aprile 2008 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli rigettava l’istanza di L. A. intesa ad ottenere la concessione del beneficio previsto dalla legge 1° agosto 2003 n. 207 (“indultino”), atteso che le risultanze della relazione di sintesi inducevano a concludere “che il soggetto non si è concretamente impegnato sul piano della rivisitazione critica, mentre sul piano delle esigenze specialpreventive permane il pericolo di condotte antigiuridiche connesse all’eventuale abuso di alcoolici in personalità antisociale”.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestiva impugnazione il difensore del detenuto, che sostanzialmente contesta le risultanze della relazione di sintesi, la quale avrebbe sopravvalutato “ipotesi disancorate da qualunque dato reale” (quali quelle formulate sull’alcooldipendenza e sull’assenza di rivisitazione critica) “a fronte di dati certi, quale il comportamento positivo, la frequenza scolastica, gli elogi e gli encomi” caratterizzanti la vita intramuraria del detenuto.

L’impugnazione è infondata.

A seguito di Corte cost. 4 luglio 2006 n. 255, la concessione del beneficiode quo è ancorata agli stessi parametri, da cui dipendono le altre misure alternative alla detenzione [v. la relativa motivazione là dove sta scritto: “Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo cui la tipizzazione per titoli di reato non è lo strumento più idoneo per realizzare appieno i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario (sentenze n. 445 del 1997; n. 504 del 1995; n. 306 del 1993) e che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione (sentenze n. 203 del 1991 e n. 50 del 1980), nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono (sentenze n. 349 del 1993 e n. 299 del 1992). Per l'attuazione di tali principi, ed in funzione della risocializzazione del reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena (sentenze n. 445 del 1997 e 306 del 1993) e, conseguentemente, un potere discrezionale al magistrato di sorveglianza nella concessione dei benefici penitenziari (sentenza n. 504 del 1995).

È del tutto evidente, infatti, che la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto dalla disposizione censurata, nell'assegnare un identico beneficio a condannati che presentino fra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette, ad un tempo, non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per omologare fra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena, posto che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti correlato alla positiva evoluzione del trattamento, compromette inevitabilmente l'essenza stessa della progressività, che costituisce il tratto saliente dell'iter riabilitativo. L'automatismo che si rinviene nella norma denunciata è sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena come precisati dalla richiamata giurisprudenza e va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione”].

Orbene!

A parte le considerazioni (esatte, perché basate su una corretta lettura della relazione di sintesi, la quale a sua volta è il portato di dati oggettivi e di indagini espletate con metodologia “professionale”) esternate nell’impugnato provvedimento, sta di fatto che il L. non ha ancora fruito del beneficio (prodromico rispetto a tutte le misure alternative alla detenzione di natura non sanitaria) dei permessi premio: di guisa che la concessione del c.d. indultino si risolverebbe nella fattispecie nella violazione del principio della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (cfr. Cass. pen., Sez. I, 06/03/2003, n.15064, Chiara  : “Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità (nella specie, rapina aggravata e sequestro di persona) e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell'ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell'eventuale previa esperienza di permessi-premio”);

P.Q.M.

conferma l’impugnato provvedimento.

Così deciso in Torino, 11 Giugno 2008

Il Presidente estensore

Dr. Giuseppe Vignera


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