Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1237 - pubb. 25/05/2008
Il direttore della filiale non è operatore qualificato
Tribunale Torino, 11 Marzo 2008. Est. Roberta Dotta.
Intermediazione finanziaria – Deposito titoli cointestato – Ordini di negoziazione impartiti da un solo cointestatario – Legittimazione degli altri cointestatari – Esclusione.
Operatore qualificato – Direttore della filiale della banca – Esclusione.
Qualora le domande proposte agli attori, seppur sotto diversi aspetti, siano dirette ad invalidare gli ordini di acquisto impartiti da uno solo di loro, gli altri cointestatari del conto di deposito titoli non hanno legittimazione rispetto alle predette domande non avendo essi né sottoscritto né altrimenti impartito gli ordini di acquisto che si intendono invalidare. La circostanza che i titoli derivanti dagli acquisti siano poi stati immessi nel deposito titoli cointestato è irrilevante, trattandosi di mere conseguenze patrimoniali indirettamente causate dalla condotta contrattuale tenuta da uno solo dei contestatari.
La mancanza del contratto quadro, per vizio di forma richiesta ad substantiam, non può che comportare la nullità dell’ordine. Né è d’altra parte applicabile al caso di specie l’art. 31, comma 1 del Regolamento Consob n. 11522/1998, posto che l’attore, pur essendo direttore della filiale presso la quale sono stati negoziati i titoli, non può essere considerato “operatore qualificato”. L’art. 31 del suddetto Regolamento di attuazione stabilisce infatti che debbono essere considerati operatori qualificati le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabili dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare: l’attore, direttore della filiale presso la quale sono state eseguite le operazioni, per quanto ben lungi dall’essere un soggetto inesperto, non risponde peraltro a siffatti requisiti di talché non può farsi luogo all’esclusione della operatività della normativa che prescriva la forma scritta dei contratti di investimento”.
Segnalazione dell'Avv. Sebastiano Zuccarello
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