Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1227 - pubb. 17/05/2008
Nullità dell'anatocismo e tasso sostitutivo
Appello Brescia, 23 Maggio 2007. Est. Rago.
Norme bancarie uniformi – Regolamento della valuta in relazione agli addebiti ed agli accrediti di interessi – Nullità – Sussistenza.
Conto corrente bancario – Addebito al correntista di interessi ultralegali – Adempimento di obbligazione naturale – Esclusione.
Conto corrente bancario – Determinazione del saggio di interesse con riferimento agli usi di piazza – Nullità – Tasso sostitutivo – Determinazione – Criteri.
Conto corrente bancario – Tasso sostitutivo – Tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi ogni chiusura trimestrale del conto.
Anatocismo trimestrale – Nullità della clausola – Riconoscimento di interessi anatocistici con cadenze temporali diverse – Esclusione.
E’ nulla la clausola, contenuta all’art. 7 delle norme uniformi bancarie, che regola le valute in relazione agli addebiti ed agli accrediti di interessi, sia in quanto viene alterato il principio di corrispettività delle prestazioni sia perché generica, non consentendo di determinare il criterio di computo, dovendo invece valere il principio che gli interessi attivi a favore del correntista decorrono dalla data in cui la banca ha acquistato la disponibilità degli importi da quegli versati e che gli interessi passivi decorrono invece dalla data in cui la banca stessa si è privata della disponibilità dei relativi importi secondo le disposizioni del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non costituisce adempimento di obbligazione naturale il pagamento di interessi ultralegali da parte del correntista in favore della banca essendo avvenuto l’addebito in modo unilaterale senza il consenso del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La nullità della clausola che, per la determinazione del tasso di interesse, faceva riferimento agli usi di piazza comporta che essa va sostituita di diritto ex art. 1419 c.c. con la conseguenza che, per il periodo compreso fra la stipula del contratto e l’entrata in vigore della legge 152/92, trova applicazione la norma di cui all’art. 1284 c.c. mentre, per il periodo successivo, si applica la normativa di cui alla legge 152/92. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il tasso sostitutivo degli interessi spettante alla banca sullo scoperto di conto corrente, in relazione al periodo di vigenza della legge 152/92, va individuato nel tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto atteso che la disposizione di legge che sembra rinviare ad un saggio fisso trova spiegazione solo nel caso in cui venga effettuata un’unica operazione mentre si rivela inapplicabile ad un rapporto di durata caratterizzato da una molteplicità di operazioni e, quindi, dalla variazione dei tassi di interesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La nullità della clausola anatocistica che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi comporta l’impossibilità di riconoscere interessi anatocistici, seppure con cadenze temporali diverse da quelle trimestrali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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