Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12209 - pubb. 09/03/2015

Usura pecuniaria non ad interessi, sanzione civile, rimedi, rescissione e nullità

Tribunale Avezzano, 04 Marzo 2015. Est. Lupia.


Usura pecuniaria non ad interessi - Sanzione civile - Rimedi - Rescissione - Nullità



L’usura pecuniaria di interessi presenta carattere oggettivo (art. 644, comma 1 e 3 primo periodo, c.p.) e sanzione civilistica nell’art. 1815 c.c..
L’usura, pur pecuniaria, non ad interessi (seppur contro un capitale), invece, presenta sempre carattere soggettivo, postulando la condizione di difficoltà economica o finanziaria della persona pregiudicata, oltre che la sproporzione rispetto al tasso medio praticato per operazioni analoghe sul mercato. Secondo la corrente che ricostruisce il rimedio civilistico di tale reato nella nullità virtuale, tali requisiti soggettivi ed oggettivi sono sufficienti per determinare l’invalidità del contratto di scambio, mentre per la corrente che rintraccia il suddetto rimedio nell’azione di rescissione generale, è altresì necessario che ricorrano i presupposti di sproporzione qualificata e di approfittamento di cui all’art. 1448 c.c.. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Francesco Lupia (Magistrato Ordinario, Tribunale di Avezzano)


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